DECRETO 19 febbraio 2019 - Modalita' di assegnazione delle somme derivanti dal pagamento delle sanzioni per violazioni delle disposizioni in materia di diritti dei passeggeri nelle modalita' del trasporto ferroviario, con autobus e per vie navigabili interne. (19A02298)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

Visto il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;

Visto il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;

Visti gli articoli 1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

Visto il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011;

Visto il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010;

Visti, in particolare, l'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, l'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169 e l'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, che prevedono che le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni per violazioni dei diritti dei passeggeri delle modalita' di trasporto ferroviario, con autobus e via mare e per vie navigabili interne sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti;

Considerato che, ai sensi delle medesime disposizioni, con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome, il predetto fondo e' assegnato a progetti del predetto Ministero, e alle regioni, in misura tale che a ciascuna regione sia trasferito l'importo corrispondente...

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