DECRETO 19 agosto 2020 - Approvazione dell'Accordo quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennita' di fine servizio comunque determinata, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. (20A04728)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 recante «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e in particolare l'art. 3, concernente il trattamento di fine servizio e i termini di liquidazione della pensione per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l'art. 12, riguardante interventi in materia previdenziale e, in specie, nei commi 7 e 8, le modalita' e i termini di riconoscimento, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennita' equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione, a vario titolo, dall'impiego;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in particolare l'art. 23, concernente l'erogazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche nonche' del personale degli enti pubblici di ricerca, e in specie il comma 7 che stabilisce che le modalita' di attuazione delle disposizioni ivi recate e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche in termini di trasparenza, per l'accesso al finanziamento, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento del relativo Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti l'INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato;

Visto, altresi', il comma 8 del citato art. 23 del decreto-legge n. 4, del 2019, convertito dalla legge n. 26, del 2019, che stabilisce che la gestione del Fondo di garanzia predetto e' affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e...

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