DECRETO 18 maggio 2018 - Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive. (18A03836)

IL MINISTRO DELLA SALUTE Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope in cinque tabelle denominate tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali. Nelle tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita' di indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di cui al citato art. 14 del testo unico;

Visto in particolare l'art. 13, comma 2, del testo unico secondo cui le citate tabelle devono contenere l'elenco di tutte le sostanze indicate nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche;

Vista la Convezione unica sugli stupefacenti adottata a New York in data 30 marzo 1961 come emendata dal protocollo di Ginevra del 25 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 5 giugno 1974, n. 412;

Vista la Convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, cui l'Italia ha aderito e reso esecutiva con legge 25 maggio 1981, n. 385;

Preso atto che la Commission on Narcotic Drugs (CND), nell'ambito della 59° sessione, che si e' svolta a Vienna in data 18 marzo 2016, con decisione n. 59/4 ha approvato l'inserimento della sostanza alfa-PVP nella Schedule II di cui alla Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope;

Tenuto conto che la sostanza alfa-PVP nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e' compresa all'interno della categoria degli «analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o piu' sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale», senza essere denominata specificamente;

Preso atto che la Commission on Narcotic Drugs (CND), nell'ambito della 60° sessione che si e' svolta a Vienna, in data 16 marzo 2017, con decisione n. 60/2, ha approvato l'inserimento della sostanza U-47700 nella Schedule I di cui alla Convenzione del 1961 sulle sostanze narcotiche;

Vista la nota in data 12 gennaio 2016, trasmessa dall'Unita' di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale sono stati segnalati sequestri effettuati in Italia, nel...

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