DECRETO 18 febbraio 2020 - Criteri di remunerativita' per l'attivita' concernente gli interventi relativi alla ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (20A01559)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016» e successive modificazioni;

Visto l'art. 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, e in particolare il comma 2, lettera a-bis) e il comma 3-bis;

Visto l'art. 18 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, il quale, in particolare, ai commi 1 e 2, lettera a) stabilisce che salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'art. 15, comma 1 del medesimo decreto, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza, individuata per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 15 dello stesso decreto, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo art. 9, nonche' nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa;

Visto il comma 6 del citato art. 18 del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che fermo l'obbligo della centrale unica di committenza di procedere all'effettuazione di tutta l'attivita' occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 14 dello stesso decreto, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione e che agli oneri derivanti, determinati, sulla base di appositi criteri di remunerativita', con decreto adottato ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, si fa fronte con le risorse di cui all'art. 4, comma 3, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto l'art. 30 del citato decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto l'art. 32 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 che, relativamente agli interventi di ricostruzione pubblica di cui all'art. 14 del medesimo decreto-legge, attribuisce all'Autorita' nazionale anticorruzione i compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure previsti dall'art. 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto l'art. 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, il quale al comma 2 prevede che «Ferma restando la dotazione di personale gia' prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unita' di personale, destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2»;

Visto il citato art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale al comma 3 stabilisce che le duecentoventicinque unita' di personale assegnate alla struttura commissariale devono essere individuate «a) tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001,...

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