DECRETO 18 dicembre 2014, n. 204 - Regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. (15G00018)

IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante «Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la protezione ed il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia», e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;

Visto, in particolare, l'articolo16-ter del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2005, n. 138, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, recante «Misure per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione, nonche' dei minori compresi nelle speciali misure di protezione»;

Sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato resi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Governo nelle adunanze del 28 agosto 2014 e del 23 ottobre 2014;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 in data 17 ottobre 2014;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Norme definitorie 1. Ai sensi del presente regolamento, per Commissione centrale si intende la Commissione centrale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. 2. Per Servizio centrale si intende il Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, per l'attuazione e la specificazione delle modalita' esecutive del programma speciale di protezione deliberato dalla Commissione centrale. 3. Per Funzione Pubblica si intende il Dipartimento della Funzione pubblica istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. 4. Per amministrazione pubblica si intendono i soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al programma di assunzione di cui all'articolo 16-ter, comma 1, lettera e-bis) e comma 2-bis, del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modificazioni. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si riporta il testo vigente dell'art. 7, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni). «Art. 7 (Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, di lavoro carcerario, nonche' di interpretazione autentica). - 1. All'art. 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: "e-bis) ad accedere, anche se non piu' sottoposti allo speciale programma di protezione, a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalita' possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di...

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