DECRETO 18 aprile 2017 - Attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, dell'articolo 38, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la determinazione del livello di reddito equivalente, per ciascun paese straniero, al reddito di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. (17A03204)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Visto l'art. 38, comma 1, della legge del 28 dicembre 2001, n. 448, che ha fissato l'aumento delle maggiorazioni sociali sino a garantire un reddito mensile pari a euro 516,46 in presenza di determinati requisiti di reddito e di eta';

Visti gli articoli 38, comma 9, 39, comma 4 e 49, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che recano la disciplina della erogazione delle maggiorazioni sociali di cui alla legge n. 448 del 2001, ai cittadini italiani residenti all'estero;

Visto in particolare, il comma 9 dell'art. 38 della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, stabilisce con proprio decreto il livello di reddito equivalente, per ciascun Paese, al reddito di cui all'art. 38, comma 1, della legge n. 448 del 2001;

Visto il decreto 12 maggio 2003 che ha dato attuazione alle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 38 della legge n. 289 del 2002, concernente le determinazioni del livello di reddito equivalente, per ciascun Paese straniero, al reddito di cui all'art. 38, comma 1, della legge n. 448 del 2001;

Visto l'art. 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha previsto, che «Con effetto dal 1° gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati di cui all'art. 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' concesso secondo i criteri ivi stabiliti, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 39, commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilita', e, con effetto dalla medesima data, l'importo di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo art. 38 e' rideterminato in 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008 il limite di reddito annuo di 7.540 euro e' aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. Con effetto dalla medesima data di cui al presente comma sono conseguentemente incrementati i limiti reddituali e gli importi di cui all'art. 38, comma 9, della citata legge 27...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT