DECRETO 17 maggio 2017 - Determinazione della misura massima di utilizzazione, da parte dell'Associazione della Croce rossa italiana, delle risorse disponibili per le associazioni di promozione sociale, a livello nazionale, regionale e locale. (17A05087)

IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, e successive modificazioni e, in particolare l'art. 2, rubricato «Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute»;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante «Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183», e successive modificazioni ed integrazioni;

Tenuto conto che la XX Conferenza internazionale della Croce Rossa riunitasi a Vienna nel mese di ottobre 1965, alla presenza anche del Governo italiano, ha approvato i Sette principi fondamentali che devono ispirare l'attivita' e l'organizzazione della Croce Rossa, tra cui anche il Principio fondamentale di «Unita'» che prevede che nel territorio nazionale non vi possa essere che una sola associazione di Croce Rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio, aderente alla federazione internazionale delle societa' di croce rossa e mezzaluna rossa;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il quale l'Associazione della Croce Rossa Italiana «e' iscritta di diritto nel registro nazionale, nonche' nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383»;

Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante «Disciplina delle associazioni di promozione sociale»;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale, tra l'altro, prevede che «L'utilizzazione da parte dell'associazione delle risorse disponibili a livello nazionale, regionale e locale per le associazioni di promozione sociale e' condizionata all'emanazione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza per i rapporti...

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