DECRETO 16 settembre 2016 - Approvazione del programma della Regione Basilicata per l'utilizzo dei fondi di parte corrente di cui all'art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto alla tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive modifiche e integrazioni, nonche' di autorizzazione all'assunzione di personale. (16A07200)

IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di riordino della medicina penitenziaria a norma della legge 30 novembre 1998, n. 419;

Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalita' e i criteri di trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, recante «Modalita' e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2008, n. 126;

Visto l'art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto alla tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dal decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 e dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, che, al comma 1 del medesimo articolo prevede il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e al comma 4, fissa al 31 marzo 2015 la data di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari;

Visto il comma 5 dell'art. 3-ter,del citato decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 che, per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, dispone che, in deroga alle disposizioni relative al contenimento della spesa del personale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, comprese quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute, acquisita di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, possono assumere personale...

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