DECRETO 16 ottobre 2020 - Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabili (Biorepack). (20A06090)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che prevede misure volte a limitare la produzione di rifiuti d'imballaggio, a promuovere il riciclaggio, il riutilizzo e altre forme di recupero di tali rifiuti

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare la parte IV, Titolo II, Gestione degli imballaggi

Visto l'art. 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che disciplina i consorzi per la corretta gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e, in particolare il comma 2 che prevede che i predetti consorzi adeguino il proprio statuto allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico

Visto il decreto 24 giugno 2016 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di approvazione dello schema di statuto tipo per i consorzi per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2016

Visto il decreto 3 maggio 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, «Correttivo del decreto 24 giugno 2016 concernente l'approvazione dello schema di statuto-tipo per i consorzi per gli imballaggi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2017

Vista la nota prot. n. 20529/RIN del 10 dicembre 2018, con cui il consorzio Biorepack ha presentato istanza di approvazione del proprio statuto, al fine di inserirsi quale nuovo consorzio di filiera nell'ambito del sistema Conai

Vista la nota prot. n. 12390/RIN del 10 luglio 2019, con la quale la ex Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento (RIN) ha richiesto al Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile (Biorepack) alcuni chiarimenti tecnici in merito alla filiera che il Consorzio intende gestire

Ritenuto opportuno considerare gli elementi progettuali emersi nel tavolo tecnico tenutosi in data 10 luglio 2019 presso la sede ministeriale, anche alla presenza di Ispra e del CNR - Istituto polimeri composti e biomateriale

Considerato che, con nota prot. n. 15763/RIN del 10 settembre 2019, si e' provveduto a comunicare al Consorzio Conai il procedimento amministrativo in atto, volto all'approvazione dello statuto trasmesso da Biorepack

Vista la nota Conai, acquisita agli atti con prot. n. 16690/RIN del 25 settembre 2019, con la quale il Consorzio ha preso atto del procedimento in corso

Vista la nota prot. n. 19521/RIN del 5 novembre 2019, con la quale si e' provveduto a convocare Biorepack, Conai, il Consorzio italiano compostatori e l'ISPRA, per un approfondimento tecnico-giuridico finale

Vista la nota prot. n. 20438/RIN del 18 novembre 2019, con la quale, in vista del sopra citato tavolo tecnico, la direzione ha richiesto al Consorzio Biorepack ulteriori chiarimenti sull'attivita' consortile, al fine di definire il procedimento istruttorio

Rilevato che, nel corso del tavolo tecnico tenutosi in data 21 novembre 2019 presso la sede ministeriale, anche alla presenza di Ispra e del Consorzio italiano compostatori, il Consorzio Biorepack ha fornito i chiarimenti necessari per la conclusione dell'iter istruttorio relativo agli elementi tecnici connessi all'attivita' consortile

Vista la nota prot. n. 21915/RIN del 6 dicembre 2019, con la quale la direzione ha richiesto al Consorzio Biorepack alcune integrazioni giuridiche in merito al testo di statuto trasmesso

Vista la nota prot. n. 22436/RIN del 13 dicembre 2019, con cui il Consorzio Biorepack si e' adeguato alle integrazioni giuridiche richieste tramite un'apposita relazione illustrativa

Visto lo statuto del Consorzio Biorepack, approvato dall'assemblea straordinaria del 18 dicembre 2019, trasmesso ai fini dell'approvazione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 223 del decreto legislativo n. 152/2006, con nota acquisita agli atti in data 18 dicembre 2019 al prot. n. 22846/RIN

Ritenuto, pertanto, sulla base dell'attivita' istruttoria, che le norme statutarie sono conformi alle previsioni del suddetto schema di statuto tipo del 3 maggio 2017

Decreta:

Art. 1

Statuto

  1. E' approvato, ai fini e per gli effetti dell'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo statuto del Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile (Biorepack) di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

    Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 16 ottobre 2020

    Il Ministro dell'ambiente e

    della tutela del territorio

    e del mare

    Costa

    Il Ministro dello sviluppo economico

    Patuanelli

    Allegato 1 Allegato «B» al n. 2534 di raccolta

    STATUTO

    Biorepack Consorzio nazionale per il riciclo organico

    degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile

    Art. 1.

    Natura, sede e durata del Consorzio

  2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' costituito con sede in Roma il Consorzio denominato «Biorepack - Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile», con il fine di perseguire gli obiettivi e svolgere i compiti indicati al successivo art. 3. Ai fini del presente statuto e delle attivita' del consorzio, per plastica biodegradabile e compostabile si intende quella certificata conforme alle norme armonizzate UNI EN 13432:2002 e/o UNI EN 14995:2007 da parte di organismi accreditati.

  3. Il Consorzio opera su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei criteri e dei principi di efficacia, efficienza, economicita', trasparenza, e di libera concorrenza, garantendo il ritiro, la raccolta, il recupero e il riciclaggio organico, assieme alla frazione organica dei rifiuti urbani, dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile, in via sussidiaria all'attivita' di altri operatori economici del settore, senza limitare, impedire o comunque condizionare direttamente ne' indirettamente il fondamentale diritto alla liberta' d'iniziativa economica individuale.

  4. La durata del Consorzio e' fissata al 31 dicembre 2100 e puo' essere prorogata qualora a tale termine permangano i presupposti normativi di costituzione.

  5. Il Consorzio puo' essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione con le modalita' indicate nel successivo art. 23, qualora i presupposti normativi della sua costituzione vengano meno prima dello scadere del termine di cui al comma 3, previo parere del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico.

  6. Il Consorzio ha personalita' giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, ed e' disciplinato, per tutto cio' che non e' regolato dal presente statuto e dalla normativa di settore, dalle norme contenute negli articoli da 2602 al 2615-bis del codice civile.

  7. Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso comune non comporta la modifica dello statuto.

  8. Il Consorzio opera sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.

    Art. 2.

    Consorziati

  9. Partecipano al Consorzio:

    1. i fornitori di materiali di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile, categoria che comprende i produttori e gli importatori di polimeri certificati conformi alle norme armonizzate UNI EN 13432:2002 e/o UNI EN 14995:2007 (di seguito

      Produttori

      )

    2. i fabbricanti e trasformatori di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile e/o dei relativi semilavorati, certificati conformi alle predette norme armonizzate, nonche' gli importatori di imballaggi vuoti in plastica biodegradabile e compostabile e/o dei relativi semilavorati, certificati conformi alle predette norme armonizzate (di seguito «Trasformatori»).

      Possono inoltre partecipare al Consorzio:

    3. i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti dei predetti imballaggi, importatori di imballaggi pieni in plastica biodegradabile e compostabile e coloro che nell'esercizio della propria attivita' professionale utilizzano/forniscono ai propri clienti detti imballaggi, certificati conformi alle predette norme armonizzate (di seguito «Utilizzatori»)

    4. i riciclatori, categoria che comprende le imprese che trattano a fine vita gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile assieme alla frazione organica dei rifiuti urbani, svolgendo le attivita' di cui all'art. 218, comma 1, lettera o) del decreto legislativo n. 152 del 2006 (di seguito «Riciclatori»).

  10. I trasformatori di imballaggi in materiali compositi partecipano al Consorzio che ha per oggetto il materiale prevalente della tipologia di imballaggio da essi prodotta, secondo i criteri e le modalita' determinati nel regolamento consortile da adottarsi a norma del successivo art. 19.

  11. Le imprese di cui al comma 1 possono partecipare al Consorzio tramite le proprie associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, secondo le modalita' previste dal regolamento consortile. Tali associazioni aderiscono esclusivamente in nome e per conto delle imprese ad esse associate, pertanto tutte le conseguenze economiche e giuridiche gravano esclusivamente sulle imprese rappresentate.

  12. Le imprese che esercitano le attivita' proprie di piu' categorie di consorziati sono inquadrate nella categoria prevalente secondo i criteri e le modalita' determinati con regolamento da adottarsi a norma del successivo art. 19. La stessa disposizione si applica in caso di societa' controllate e collegate.

  13. Il numero...

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