DECRETO 16 febbraio 2018 - Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale. (18A01664)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, concernente «Attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» ed in particolare l'art. 3;

Visto in particolare il comma 1 del citato art. 3 che stabilisce che entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali delle camere al fine di ricondurre il numero delle medesime camere di commercio entro il limite di 60, tenendo conto dei criteri ivi stabiliti;

Visto il comma 2 del medesimo art. 3 che prevede che la proposta di cui al sopra citato comma 1 deve essere corredata: a) di un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi delle singole camere di commercio nonche' delle Unioni regionali, con individuazione delle sedi secondarie e delle sedi distaccate e, in ogni caso, con limitazione degli spazi utilizzati a quelli strettamente necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali, anche tenuto conto delle riduzioni e dei trasferimenti di personale derivanti dagli interventi di razionalizzazione di cui al comma 3. Nel medesimo piano devono essere, altresi', individuati le modalita' ed i termini per la dismissione ovvero la locazione a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, delle parti di patrimonio immobiliare non piu' ritenuto essenziale alle finalita' istituzionali nel rispetto comunque dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive integrazioni e modificazioni;

  1. di un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali mediante accorpamento o soppressione tenendo conto dei compiti simili che le medesime aziende svolgono o che comunque possono essere svolti in modo coordinato ed efficace da un'unica azienda;

    in ogni caso non possono essere istituite nuove aziende speciali, salvo quelle eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende esistenti o dalla soppressione di unioni regionali;

    Visto il comma 3 del medesimo art. 3 che prevede, infine, che la proposta di cui al comma 1 deve includere, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa che contiene, sulla base delle indicazioni delle Camere di Commercio: a) il riassetto degli uffici e dei contingenti di personale in funzione dell'esercizio delle competenze e delle funzioni di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive integrazioni e modificazioni;

  2. la conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigente e non dirigente, nonche' la rideterminazione delle risorse finanziarie dei corrispondenti fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa;

  3. la razionale distribuzione del personale dipendente delle camere di commercio, con possibilita' di realizzare processi di mobilita' tra le medesime camere, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, prescindendo dal nulla osta da parte della Camera di commercio cedente. Nel...

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