DECRETO 16 dicembre 2014, n. 206 - Regolamento recante modalita' attuative del Casellario dell'assistenza, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (15G00038)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, che individua criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalita' dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, ed in particolare l'articolo 21, che stabilisce che lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, tra l'altro: al comma 1 istituisce presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), senza nuovi oneri per la finanza pubblica, il «Casellario dell'Assistenza» per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;

al comma 2 stabilisce che il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni non profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse;

al comma 3 stabilisce che gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario dell'Assistenza i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalita' di trasmissione stabilite dall'INPS;

al comma 4 stabilisce che le modalita' di attuazione dell'istituzione del Casellario dell'Assistenza sono disciplinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il quale: al primo periodo, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, siano rivisti le modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

al terzo periodo, prevede che a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del decreto di cui al primo periodo del medesimo articolo 5, comma 1, sopra citato, siano abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221;

al quarto periodo, stabilisce che le modalita' con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse;

Visto l'articolo 16 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che: al comma 1 stabilisce, tra l'altro, che al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviano unitariamente all'INPS le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse, raccordando i flussi informativi relativi a diverse disposizioni in materia di politiche sociali e assistenziali;

al comma 2 stabilisce, tra l'altro, che le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse, integrate con i dati relativi alle condizioni economiche dei beneficiari medesimi e con tutti gli altri dati pertinenti presenti negli archivi dell'INPS, alimentano il Casellario dell'Assistenza nonche' che tutte le informazioni ivi presenti siano utilizzate e scambiate con le amministrazioni competenti per fini di gestione, programmazione, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio e, in particolare, ai fini dell'alimentazione del sistema informativo dei servizi sociali;

al comma 3 stabilisce, tra l'altro, che le informazioni del Casellario anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati a favore delle persone non autosufficienti sono integrate e coordinate dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dagli altri sistemi informativi dell'INPS;

al comma 4 stabilisce che le modalita' di attuazione del comma 3 sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Unificata;

Visto il decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente «Definizione delle modalita' di rafforzamento del sistema dei controlli ISEE», in attuazione del citato articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Visto l'articolo 5 del decreto 26 giugno 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, «Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;

Acquisito il parere dell'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 23 gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 marzo 2014, con il quale e' stata richiesta una riorganizzazione e rimodulazione dello schema di regolamento ai fini dell'espressione in via definitiva del parere;

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 giugno 2014, le cui osservazioni sono state integralmente recepite;

Viste le comunicazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota n. 29/0003111/L dell'11 luglio 2014, nonche', in esito ai contatti con il citato Dipartimento, con nota n. 29/0003578/L del 4 agosto 2014;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, n. DAGL-0008734-P del 24 settembre 2014, con la quale si comunica il nulla osta all'ulteriore seguito del provvedimento;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Finalita' e definizioni 1. Con il presente decreto si definiscono le caratteristiche del casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, quale strumento di raccolta delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali loro erogate, al fine di migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali. Tali informazioni contribuiscono ad assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e costituiscono, secondo le modalita' di cui all'articolo 6, parte della base conoscitiva del sistema informativo dei servizi sociali, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Per tali finalita' confluiscono nel casellario, secondo le modalita' di cui all'articolo 3, le informazioni della banca dati delle prestazioni sociali agevolate, di cui al decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente «Definizione delle modalita' di rafforzamento del sistema dei controlli ISEE». Il casellario acquisisce altresi' le informazioni sulle altre prestazioni sociali, la cui erogazione non e' condizionata alla verifica della situazione economica dei beneficiari, organizzate in apposita banca dati, secondo le modalita' di cui all'articolo 4. Il casellario acquisisce infine, in caso di prestazioni sociali che per la loro natura richiedono interventi di valutazione e presa in carico da parte dei servizi sociali, le informazioni...

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