DECRETO 15 settembre 2020 - Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalita' di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore. (20A05564)

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante

Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»

Vista legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante

Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»

Visto, in particolare, il Titolo VI del sopra citato decreto legislativo, riguardante la struttura e il funzionamento del Registro unico nazionale del Terzo settore

Richiamato l'art. 53, comma 1, del sopra citato decreto legislativo, secondo cui con decreto del Ministro del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono definiti le procedure per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalita' di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore, in modo tale da assicurare l'omogenea e piena conoscibilita' su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi ivi contenuti e, infine, le modalita' con cui e' garantita la comunicazione dei dati tra il Registro stesso e il registro delle imprese, con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile», ed in particolare gli articoli 33, 34 e 35

Acquisito, in data 16 luglio 2020, il parere del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 10 settembre 2020, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Decreta:

Art. 1

Oggetto e finalita'

  1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, disciplina:

    1. le procedure per l'iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'art. 45 del predetto decreto legislativo, nonche' i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione, al fine di garantire l'uniformita' di trattamento degli ETS sull'intero territorio nazionale

    2. le modalita' di deposito degli atti di cui all'art. 48 del citato decreto legislativo

    3. le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico

    4. le modalita' di comunicazione dei dati tra il Registro imprese e il Registro unico di cui alla lettera a) con riferimento agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.

  2. Le regole e modalita' di cui alle lettere b) e c) del precedente comma devono assicurare una omogenea e piena conoscibilita' degli elementi informativi presenti nel Registro unico di cui al comma 1, lettera a).

    Art. 2

    Definizioni

  3. Ai fini del presente decreto si intende per:

    1. «Registro» o «RUNTS»: il Registro unico nazionale del Terzo settore

    2. «Ministero» il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

    3. «Codice»: il Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni

    4. «Ufficio statale»: la struttura che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali gestisce l'«Ufficio statale del RUNTS»

    5. «Ufficio regionale»: la struttura che presso ciascuna regione gestisce l'«Ufficio regionale del RUNTS»

    6. «Ufficio provinciale» la struttura che presso la Provincia autonoma di Trento e presso la Provincia autonoma di Bolzano gestisce l'«Ufficio provinciale del RUNTS»

    7. «Ente del Terzo settore» o ETS: un ente che, ai sensi dell'art. 4 del Codice, a seguito di una delle procedure di cui agli articoli 22 e 47 dello stesso, e' iscritto al RUNTS

    8. «ODV»: le organizzazioni di volontariato di cui agli articoli 32 e seguenti del Codice

    9. «APS»: le associazioni di promozione sociale di cui agli articoli 35 e seguenti del Codice

    10. «Portale del RUNTS»: la piattaforma informatica attraverso la quale avviene l'accesso per la consultazione dei dati e per la presentazione delle istanze telematiche al RUNTS

    11. «Gestore informatico del RUNTS»: il soggetto che gestisce l'infrastruttura tecnologica per la realizzazione delle finalita' previste nel presente decreto

    12. «Registro imprese»: il Registro di cui all'art. 2188 del codice civile e all'art. 8 della legge 28 dicembre 1993, n. 580.

    Art. 3

    Struttura del RUNTS

  4. Il RUNTS, ai sensi dell'art. 46 del Codice, si compone delle seguenti sezioni:

    1. organizzazioni di volontariato, a cui sono iscritte le ODV di cui agli articoli 32 e seguenti del Codice

    2. associazioni di promozione sociale, a cui sono iscritte le APS di cui agli articoli 35 e seguenti del Codice

    3. enti filantropici, a cui sono iscritti gli enti di cui agli articoli 37 e ss. del Codice

    4. imprese sociali, a cui sono iscritte le imprese di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381

      per tali enti il requisito dell'iscrizione nella sezione del RUNTS di cui alla presente lettera e' soddisfatto attraverso l'iscrizione nell'apposita sezione «imprese sociali» del Registro imprese

    5. reti associative, a cui sono iscritti gli enti di cui all'art. 41 del Codice

    6. societa' di mutuo soccorso, a cui sono iscritti gli enti di cui all'art. 42 del Codice, costituiti ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e in possesso dei relativi requisiti, che non siano soggetti, ai sensi dell'art. 44, comma 2 dello stesso Codice, all'obbligo di iscrizione nella sezione «imprese sociali» presso il Registro imprese. Per le societa' di mutuo soccorso soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione speciale, la stessa soddisfa il requisito dell'iscrizione nella sezione del RUNTS di cui alla presente lettera

    7. altri enti del Terzo settore, a cui sono iscritti tutti gli enti del Terzo settore diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del presente comma.

  5. Il RUNTS e' gestito dall'Ufficio statale e dagli Uffici regionali e provinciali del RUNTS di cui all'art. 2, in collaborazione tra loro e nel rispetto delle disposizioni del Codice e del presente decreto.

  6. Il RUNTS contiene informazioni omogenee e predefinite, secondo criteri di tassativita' e tipicita', per tutti gli enti ad esso iscritti, indipendentemente dalla loro dislocazione sul territorio nazionale.

  7. Le imprese sociali di cui al comma 1, lettera d) sono tenute e gestite dall'Ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 8, comma 1 della legge n. 580 del 1993, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e del decreto interministeriale di cui al comma 5 del medesimo articolo.

    Art. 4

    Organizzazione e funzioni degli Uffici del RUNTS

  8. Presso il Ministero, nonche' presso ciascuna regione e provincia autonoma, opera una struttura, rispettivamente denominata «Ufficio statale», «Ufficio regionale» e «Ufficio provinciale» del RUNTS. Ai fini dell'espletamento delle attivita' di competenza dello stesso, sono individuati secondo gli ordinamenti di ciascuna amministrazione e in coerenza con la procedura informatica come definita nell'allegato tecnico A:

    1. uno o piu' soggetti legittimati all'adozione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione degli enti dal RUNTS e degli altri provvedimenti dell'Ufficio previsti dal Codice

    2. uno o piu' responsabili dei procedimenti finalizzati all'adozione dei provvedimenti di cui alla lettera a)

    3. uno o piu' addetti all'istruttoria dei procedimenti finalizzati alla predisposizione dei provvedimenti di cui alla lettera a), da sottoporre ai responsabili di cui alla lettera b).

  9. Ciascun Ufficio regionale o provinciale del RUNTS:

    1. adotta, a conclusione dei relativi procedimenti, i provvedimenti di iscrizione e cancellazione nelle sezioni del Registro di propria competenza. I procedimenti relativi all'iscrizione nella sezione Reti associative sono di esclusiva competenza dell'Ufficio statale

    2. provvede, secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti, alla registrazione delle informazioni e alla tenuta degli atti soggetti a deposito presso il Registro e dei provvedimenti emanati

    3. accerta l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne da' comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio regionale o provinciale presso il quale l'ente e' iscritto, ai fini di cui agli articoli 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile

    4. provvede con cadenza almeno triennale alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione alla relativa sezione del RUNTS, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, lettera c)

    5. provvede, anche avvalendosi della collaborazione delle altre amministrazioni, ai controlli di cui all'art. 93, comma 3, del Codice relativamente agli ETS ricadenti nella propria...

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