DECRETO 15 marzo 2018 - Approvazione della Piattaforma di investimento tematico EFSI Thematic Investment Platform concerning Large Infrastructure Projects. (18A03599)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di intesa con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, che istituisce il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS), e in particolare l'art. 2, numero 3) che definisce «banche o istituti nazionali di promozione» le entita' giuridiche che espletano attivita' finanziarie su base professionale, cui e' stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entita' di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attivita' di sviluppo o di promozione;

Vista la comunicazione COM(2015) 361 final della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 22 luglio 2015, che chiarisce il ruolo delle banche nazionali di promozione a sostegno del piano di investimenti per l'Europa, e in particolare il paragrafo 3.2 secondo cui «Uno dei possibili modi per favorire la cooperazione tra le banche nazionali di promozione e la BEI sono le piattaforme d'investimento» e «Le piattaforme d'investimento possono essere societa' veicolo, conti gestiti, accordi di cofinanziamento o di condivisione dei rischi basati su contratti oppure accordi stabiliti con altri mezzi tramite i quali le entita' incanalano un contributo finanziario al fine di finanziare una serie di progetti di investimento. Tra le piattaforme d'investimento possono rientrare le piattaforme nazionali o subnazionali che raggruppano piu' progetti di investimento sul territorio di un dato Stato membro, le piattaforme multinazionali o regionali che raggruppano partner di piu' Stati membri o paesi terzi interessati a progetti in una determinata zona geografica e le piattaforme tematiche che riuniscono progetti di investimento in un dato settore»;

Vista la comunicazione (2008/C 155/02) della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia che, tra l'altro, individua alcune condizioni volte ad escludere la presenza di aiuti di Stato, tra le quali: i) che il mutuatario non si trovi in difficolta' finanziarie;

ii) che l'entita' della garanzia possa essere correttamente misurata al momento della concessione;

iii) che la garanzia non assista piu' dell'80 percento del prestito o di altra obbligazione finanziaria in essere;

iv) che per la garanzia venga pagato un prezzo orientato al mercato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare, l'art. 1, commi da 822 a 830, il quale prevede la possibilita' che le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento previste dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, ammissibili al Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS) e promosse dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., quale istituto nazionale di promozione, siano assistite dalla garanzia dello Stato e in particolare, l'art. 1, comma 823, secondo il quale: «Le piattaforme di investimento ammissibili alla garanzia dello Stato sono approvate con decreto del Ministro...

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