DECRETO 15 maggio 2019 - Norme di attuazione delle intese atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli elettori italiani residenti negli altri Stati dell'Unione europea per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. (19A03218)

IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Visto l'art. 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 110 del 13 maggio 2019, attestante il raggiungimento, con i singoli Paesi dell'Unione europea, delle intese atte a garantire le condizioni richieste dalla legge per l'esercizio del voto degli elettori italiani ivi residenti;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi del quinto comma del citato art. 25, all'emanazione di norme di attuazione delle suddette intese, in osservanza della legge 24 gennaio 1979, n. 18, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, e delle altre disposizioni richiamate dai suddetti provvedimenti normativi;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Decreta: Art. 1 Istituzione delle sezioni elettorali e designazione delle relative sedi 1. Ai fini delle votazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i capi degli uffici consolari di cui all'art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, scelgono - per le sedi delle sezioni elettorali da istituire nella circoscrizione consolare di competenza e compatibilmente con gli eventuali vincoli posti dalle autorita' del luogo - locali idonei allo svolgimento delle operazioni demandate a tali sezioni, evitando, ove possibile, che le stesse siano ubicate presso sedi di partiti politici, di organismi sindacali associativi o di enti di patronato italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attivita' industriali e commerciali. 2. La sala della votazione deve essere a disposizione della sezione elettorale...

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