DECRETO 15 luglio 2016 - Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato. (16A05512)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'art. 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non e' stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 170 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonche' al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA);

Visto l'art. 1, comma 779, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale stabilisce che, per le finalita' di cui al comma 778 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

Visto l'art. 1, comma 780, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabiliti criteri, priorita' e modalita' per l'attuazione delle misure di cui al comma 778 e per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 779;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di versamenti unitari con compensazione;

Visto il capo IV del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998, che, tra l'altro, disciplina le modalita' con le quali i versamenti unitari con compensazione, di cui al citato art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti mediante i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate;

Visto l'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008), che istituisce l'obbligo di fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione;

Visto il...

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