DECRETO 15 luglio 2015 - Modalita' tecniche per il sostegno alla produzione e alla distribuzione cinematografica. (15A06199)

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche;

Vista la comunicazione della Commissione europea relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive (2013/C332/01) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15 novembre 2013;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 8 febbraio 2013, adottato ai sensi degli articoli 13 e 14 del citato decreto legislativo, recante modalita' tecniche per il sostegno alla produzione e distribuzione cinematografica;

Ritenuta la necessita' di sostituire il predetto decreto ministeriale con un nuovo decreto, al fine di ridefinire in modo complessivo, sia sotto il profilo della forma che del contenuto, le predette modalita' tecniche, con l'obiettivo di migliorare in modo rilevante il funzionamento, l'efficacia e la trasparenza delle stesse;

Sentita la Conferenza permenente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 7 maggio 2015;

Decreta: Art. 1 Oggetto e definizioni 1. Il presente decreto disciplina, ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti: «decreto legislativo», le modalita' tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica. 2. Ai fini del presente decreto: a) per «film» si intende, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo, lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purche' opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione;

  1. per «lungometraggio» si intende, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo, il film di durata pari o superiore a 75 minuti;

  2. per «opera prima» si intende un lungometraggio realizzato da un regista che non abbia mai realizzato opere, di tale tipologia, che abbiano ottenuto il nulla osta per la proiezione in pubblico o che siano usciti in sala cinematografica in un Paese estero;

    per «opera seconda» si intende un lungometraggio realizzato da un regista che abbia gia' realizzato non piu' di un'opera, di tale tipologia, la quale abbia ottenuto il nulla osta per la proiezione in pubblico o sia uscita in sala cinematografica in un Paese estero;

  3. per «cortometraggio» si intende, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo, il film di durata inferiore a 75 minuti, ad esclusione di quelli con finalita' esclusivamente pubblicitarie;

  4. per «film riconosciuto di interesse culturale» si intende...

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