DECRETO 15 dicembre 2015, n. 225 - Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne. (16G00018)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle accise, ed in particolare: l'articolo 6, che regola la circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa;

l'articolo 17, comma 4, che dispone che la colorazione e la marcatura dei prodotti destinati ad usi per i quali sono previsti regimi agevolati o l'applicazione di un'aliquota ridotta sono stabilite in conformita' alle norme comunitarie adottate in materia e sono eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale;

l'articolo 24, comma 1, che prevede che i prodotti energetici destinati agli usi elencati nella Tabella A allegata al medesimo testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista;

l'articolo 24-bis, comma 1, che dispone che le formule e le modalita' di denaturazione per i prodotti energetici sono stabilite o variate con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

l'articolo 62, comma 2, che prevede per gli oli lubrificanti destinati a provvista di bordo di aerei o navi lo stesso trattamento stabilito per i carburanti;

l'articolo 67, comma 1, che prevede che con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione delle disposizioni in esso contenute, comprese quelle relative alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni;

il punto 3 della predetta Tabella A che prevede l'esenzione dall'accisa per i prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti;

Visto l'articolo 3-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che stabilisce che l'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al punto 3 della predetta Tabella A del decreto legislativo n. 504 del 1995 si applica nel senso che, tra i carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e i carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti, e' compresa la benzina;

Visto l'articolo 34-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che stabilisce che l'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al punto 3, della predetta Tabella A del decreto legislativo n. 504 del 1995, si applica nel senso di ricomprendere anche la pesca professionale in acque interne e lagunari;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, relativo all'attuazione della direttiva 2004/22/CE sugli strumenti di misura;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 gennaio 2011, n. 32, recante i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantita' di liquidi diversi dall'acqua;

Vista la direttiva del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2011, di indirizzo e di coordinamento tecnico in materia di controlli metrologici successivi sui distributori di carburante, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2011;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di pesca marittima;

Visto il regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 1995, n. 577, recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti petroliferi destinati a provvista di bordo delle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie;

Ritenuto necessario aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro delle finanze n. 577 del 1995, in materia di esenzione dall'accisa per il gasolio, la benzina e gli oli combustibili utilizzati negli impieghi previsti al punto 3 della Tabella A acclusa al testo unico delle accise, sia per effetto di quanto previsto dal predetto articolo 3-ter del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, sia in relazione ai cambiamenti intervenuti nelle disposizioni, nazionali e comunitarie, in materia di deposito di prodotti sottoposti al regime dell'accisa nonche' di circolazione dei medesimi prodotti, per la quale e' ora previsto l'impiego del documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 6 del testo unico delle accise;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 marzo 2015;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 444/UCL 2998 del 28 aprile 2015;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Campo di applicazione e definizioni 1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

  1. TUA: il testo unico delle accise, recante le disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

  2. carburanti esenti per la navigazione: il gasolio, la benzina e l'olio combustibile impiegati, previa denaturazione, per le attivita' per le quali il punto 3 della Tabella A allegata al TUA, come interpretato dall'articolo 3-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e dall'articolo 34-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e successive modificazioni, prevede l'esenzione dall'accisa;

  3. oli lubrificanti esenti: gli oli lubrificanti impiegati per la navigazione marittima, esentati dall'imposta di consumo ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del medesimo TUA;

  4. soggetti beneficiari: i soggetti che impiegano carburanti esenti per la navigazione ovvero oli lubrificanti esenti;

  5. Ufficio competente: l'Ufficio delle dogane competente per territorio in relazione all'ubicazione dell'impianto di distribuzione dei carburanti esenti per la navigazione ovvero, per i...

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