DECRETO 14 settembre 2015 - Determinazione dell'importo delle spese a carico dei soggetti richiedenti il nuovo documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri. (15A07140)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO e IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Norme sui passaporti" che all'art. 21 stabilisce che "Possono essere rilasciati e rinnovati passaporti speciali, lasciapassare ed altri consimili documenti, equipollenti al passaporto, in favore di stranieri e di apolidi, quando cio' sia previsto da accordi internazionali";

Visto l'art. 7-vicies ter, lettera c), del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il rilascio del passaporto elettronico di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio del 13 dicembre 2004;

Visto l'art. 7-vicies quater della medesimo decreto-legge n. 7/2005, come modificato dall'art. 1, comma 1305, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, tra l'altro: pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento, nonche' per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi;

prevede che l'importo e le modalita' di riscossione dei documenti elettronici sono determinati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme e le innovazioni della Pubblica Amministrazione;

Visto l'art. 17-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha inserito il comma 10-bis all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, stabilendo che: "sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti: sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identita' e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;

sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative...

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