DECRETO 14 ottobre 2015 - Classificazione a strada statale S.S. 49 «della Pusteria» della nuova circonvallazione di Vandoies, e declassificazione a strada provinciale del tratto sotteso. (15A08636)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche», che prevede che la classificazione come strade statali delle strade locali e provinciali e la sclassificazione delle strade statali siano effettuate dallo Stato d'intesa con la provincia interessata;

Visto l'art. 2, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo codice della strada», che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali, nei casi e con le modalita' indicate dal regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada», che prescrive che per le strade statali la declassificazione e' disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAS o della regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'art. 2, comma 2, del regolamento medesimo;

Visti, altresi', i commi 2 e 3 dell'art. 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, che dispongono, rispettivamente, che l'assunzione e la dismissione di strade statali o di singoli tronchi avvenga con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta di uno degli enti interessati, previo parere degli altri enti competenti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e che, in deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti di strade statali esistenti dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune;

Visto il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974, ed in particolare l'art. 19 che, cosi' come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, prevede che, a decorrere dal 1° luglio 1998, sono delegate alle province autonome di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilita' stradale dello Stato...

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