DECRETO 14 marzo 2017 - Definizione delle modalita' per la richiesta del contributo erariale per gli oneri connessi all'estinzione anticipata dei mutui e prestiti obbligazionari. (17A02173)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO di concerto con IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il comma 1, dell'art. 9-ter del decreto legge n. 113 del 24 giugno 2016, come modificato dalla legge 7 agosto 2016 n. 160 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 194 del 20 agosto 2016) che dispone testualmente: «Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione iniziale di 14 milioni di euro per l'anno 2016 e di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.»;

Visto il successivo comma 2, del citato art. 9-ter, che stabilisce: «Gli enti locali interessati trasmettono tramite il sistema web del Ministero dell'interno le proprie richieste entro il 31 ottobre 2016, per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018, con criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 30 settembre 2016.»;

Considerato che il comma 3, stesso art. 9-ter prevede: «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2016 e a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede, per l'anno 2016, mediante riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 540, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'interno, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.»;

Visto il comma 4, del richiamato art. 9-ter che dispone: «Per l'anno 2016, la dotazione del fondo di cui al comma 1 e' ulteriormente incrementata, fino ad un massimo di 26 milioni di euro, con le risorse rivenienti dall'applicazione ai comuni della sanzione di cui all'art. 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2015 accertato, al 30 settembre 2016, ai sensi del medesimo art. 31 della legge n. 183 del 2011, e a tal fine mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di...

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