DECRETO 14 febbraio 2017 - Condizioni e modalita' per l'accesso da parte delle imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale ai finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca. (17A03141)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2015, recante «Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale», che istituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e delle finalita' di utilita' sociale individuati dalla normativa di settore;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 1, commi da 354 a 361, relativi all'istituzione, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 357, della citata legge n. 311 del 2004, che prevede l'adozione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabiliti, in relazione ai singoli interventi previsti dal comma 355 e nel rispetto dei principi contenuti nei commi dal 354 al 361 e nelle delibere del CIPE, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, l'art. 30, comma 3, il quale prevede che, fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate alle finalita' del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23, comma 2, del medesimo decreto-legge, nel limite massimo del 70 per cento;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della...

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