DECRETO 14 aprile 2017 - Disciplina delle condizioni di accesso all'incremento dell'incentivazione prevista dal decreto 6 luglio 2012 per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biomasse e biogas. (17A03158)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012, di attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» ed in particolare la parte quinta, avente ad oggetto la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;

Visto l'art. 8, comma 4, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, che prevede un'incentivazione tariffaria per la produzione di energia elettrica per gli impianti alimentati a biomasse e biogas che utilizzano prodotti di origine biologica e sottoprodotti di origine biologica, attribuita per il tramite del Gestore dei sevizi energetici (GSE);

Visto l'art. 8, comma 7, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, che prevede un incremento dell'incentivazione tariffaria (30 euro/MWh di energia prodotta) per gli impianti di cui all'art. 8, comma 4, che rispettano i requisiti di emissione in atmosfera individuati nell'allegato 5 di tale decreto;

Visto l'allegato 5 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, secondo cui il premio tariffario previsto dall'art. 8, comma 7, e' concesso se l'impianto rispetta i valori medi mensili dei parametri previsti nella tabella dell'allegato ed utilizza un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) conforme alla normativa vigente ed alle prescrizioni dell'autorizzazione oppure, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 15 MW, un sistema di analisi delle emissioni (SAE);

Visto l'art. 8, comma 12, del decreto ministeriale 6 luglio 2012, secondo cui, per l'accesso al premio tariffario di cui all'art. 8, comma 7, devono essere stabilite, con decreto da adottare ai sensi dell'art. 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le modalita' con le quali le competenti agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente verificano e comunicano al GSE il rispetto delle condizioni di accesso al premio, ed il relativo costo a carico dei produttori elettrici, nonche' le caratteristiche e le prestazioni minime del SAE;

Visto l'allegato VI alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede i requisiti dei sistemi di monitoraggio delle emissioni in atmosfera...

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