DECRETO 14 aprile 2016, n. 111 - Regolamento recante modifiche al decreto 11 dicembre 1997, n. 507, concernente le norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali. (16G00119)

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59»;

Visti gli articoli 101, 102, 110, 130, nonche', in particolare, l'articolo 103, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 aprile 1993, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97;

Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 27 novembre 2014, e successive modificazioni, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2015, n. 5;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2015, n. 57;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 1° giugno 2015 di istituzione della Commissione di studio per la attivazione del Sistema museale nazionale;

Vista la relazione della Commissione di studio per l'attivazione del Sistema museale nazionale trasmessa in data 30 dicembre 2015;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'11 febbraio 2016;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, effettuata con nota del 10 marzo 2016;

Adotta il seguente regolamento: Articolo unico 1. Al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 1, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Secondo quanto previsto rispettivamente dall'articolo 34 e dall'articolo 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, l'importo dei biglietti di ingresso e' stabilito dal competente Direttore del Polo museale regionale, o, con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, dal Direttore del museo. A tal fine il Direttore del Polo museale regionale, e, con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, il Direttore del museo si adeguano agli indirizzi in materia di bigliettazione e tariffe per l'accesso ai musei e ai luoghi della cultura statali del Direttore generale Musei. 5-ter. L'importo dei biglietti integrati, qualora non definito nell'ambito degli accordi di fruizione o di valorizzazione di cui agli articoli 102 e 112 del Codice, e' stabilito con apposito accordo tra il direttore dei musei dotati di autonomia speciale e il Direttore del Polo museale regionale, sentito il Direttore generale Musei, e i rappresentanti della regione e degli enti pubblici territoriali interessati, nonche' i soggetti privati eventualmente coinvolti. Eventuali contrasti tra gli uffici del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo sono risolti ai sensi del regolamento di organizzazione del medesimo Ministero, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. 5-quater. Il Direttore generale Musei, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministro, determina l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare ai sensi dell'articolo 103, comma 3, lettera d) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per l'assistenza e la previdenza di pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici, nel limite massimo dello 0,50 per cento.»;

b) all'articolo 2, il comma 3 e' soppresso;

c) gli articoli 3, 5 e 6 sono soppressi;

d) all'articolo 4: 1. al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il competente Direttore del Polo museale regionale, e, con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, il Direttore del museo possono stabilire, d'intesa con il Direttore generale Musei, che agli istituti e ai luoghi di cui al comma 1 di rispettiva competenza si acceda liberamente in occasione di particolari avvenimenti o in attuazione di specifiche direttive del Ministro.»;

  1. al comma 3: a) alla lettera e), le parole: «cittadini dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «visitatori»;

    b) alla lettera f) le parole: «capo dell'istituto» sono sostituite dalle seguenti: «direttore dell'istituto o del luogo della cultura»;

    c) dopo la lettera h) e' inserita la seguente: «h-bis) al personale docente della scuola, di ruolo o con contratto a termine, dietro esibizione di idonea attestazione rilasciata dalle istituzioni scolastiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sul modello predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;»;

    d) alla lettera i), le parole: «cittadini dell'Unione europea» sono soppresse;

  2. al comma 4, le parole: «capi degli istituti» sono sostituite dalle seguenti: «direttori degli istituti o dei luoghi della cultura»;

  3. al comma 5, le parole: «i direttori generali competenti per materia possono» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore generale Musei puo'» e le parole...

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