DECRETO 13 settembre 2017, n. 176 - Regolamento recante individuazione dei beneficiari, commisurazione degli aiuti, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 647 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - «Marebonus». (17G00201)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;

Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante «provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini», il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attributi per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l'articolo 31, commi 3 e 8-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare, l'articolo 1, comma 647, che autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia o negli stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;

Visto l'articolo 1, comma 649, della citata legge n. 208 del 2015, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotti un regolamento per l'individuazione, la commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 647 e 648, previa notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 80;

Visto l'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che ha previsto, tra l'altro, una riduzione delle risorse statali stanziate per gli incentivi al trasporto ferroviario;

Visto l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» che ha previsto che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza per l'anno 2017, le risorse finanziarie stanziate a favore della misura denominata «marebonus» sono decurtate, per l'anno 2017, per un importo pari ad euro 1.814.749;

Vista la Comunicazione della Commissione europea 2004/C n. 43: «Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi» e, in particolare, il punto 10 riguardante gli aiuti diretti al trasporto marittimo a corto raggio;

Vista la decisione C(2016)8459 del 19 dicembre 2016, con la quale la Commissione europea ha autorizzato l'aiuto di stato SA.44628 - Italia - «Marebonus» - regime per incentivare le autostrade del mare, a seguito di regolare notifica elettronica effettuata in data 22 settembre 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2227 del 26 ottobre 2016, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 2016;

Acquisito il preventivo concerto del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. 1404 del 9 marzo 2017;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 6407 del 30 maggio 2017;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, sono adottate le seguenti definizioni:

  1. Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

  2. soggetto gestore: la Societa' Rete Autostrade Mediterranee S.p.a., soggetto incaricato delle attivita' di istruttoria, gestione operativa e monitoraggio dell'intervento;

  3. impresa armatrice: il proprietario dell'unita' o nave od ogni altro organismo o persona, quali l'imprenditore o il noleggiatore dell'unita' o nave che hanno rilevato dal proprietario la responsabilita' per l'esercizio della nave e, di conseguenza, hanno accettato di assumersi i relativi obblighi e responsabilita' e che assume l'esercizio di unita' nautiche iscritte nei registri delle navi e dei galleggianti tenuti dagli Ispettorati di porto o enti equivalenti;

  4. slot agreement: accordo tra imprese armatrici per la ripartizione delle capacita' della stiva di una nave;

  5. servizi marittimi Ro-Ro: i servizi offerti da navi munite di attrezzature particolari che le rendono atte al trasporto di rotabili ferroviari o veicoli stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote e con imbarco di un numero di passeggeri non superiore a dodici;

  6. servizi marittimi Ro-Pax: i servizi offerti da navi munite di attrezzature particolari che le rendono atte al trasporto di rotabili ferroviari o veicoli stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote e con imbarco di un numero di passeggeri superiore a dodici;

  7. tecnologie ITS: sistemi che integrano le telecomunicazioni, l'elettronica e le tecnologie dell'informazione con l'ingegneria dei trasporti al fine di pianificare, progettare, rendere operativi, sottoporre a manutenzione e gestire i sistemi di trasporto. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e' pubblicato nella GUCE n. 317 del 23 dicembre 1957, S.O. - Si riporta l'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. - Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O. n. 268/L. - Si riporta l'art. 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: «Art. 19 (Societa' pubbliche). - (Omissis). 5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi. (Omissis).». - Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di...

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