DECRETO 13 marzo 2019 - Modifica dello statuto. (19A02221)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Visto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche;

Visto l'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge n. 370 del 19 ottobre 1999, contenente disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Vista la legge n. 270 del 22 ottobre 2004;

Visto il vigente statuto di autonomia di Ateneo;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 7 novembre 2018 recante le modifiche al predetto statuto;

Vista la nota prot. pres. n. 3924/2018 del 13 novembre 2018 con cui la proposta di modifiche statutarie e' stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 173 del 4 gennaio 2019, con la quale si chiedeva di provvedere alla modifica dell'art. 24 dello statuto;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 16 gennaio 2019 recante l'approvazione della modifica dell'art. 24 dello statuto;

Vista la nota protocollo n. RTU 419/2019 del 1° febbraio 2019 con la quale e' stata trasmessa la modifica dell'art. 24 dello statuto con le indicazioni del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 3362 del 19 febbraio 2019, con la quale si concedeva nulla osta alla pubblicazione del nuovo statuto;

Decreta: Art. 1 Lo statuto di Ateneo e' cosi' ridefinito: STATUTO DI AUTONOMIA Sezione prima Disposizioni generali Art. 1. Natura e sede 1. L'Universita' degli studi internazionali di Roma (UNINT), d'ora in avanti denominata «UNINT», istituita con decreto ministeriale 2 agosto 1996, appartiene alla categoria degli Istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. E' autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, ha personalita' giuridica e autonomia didattica, amministrativa e disciplinare nei limiti dell'art. 1 della legge n. 243/1991 delle leggi, dei regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente statuto. L'attivita' della UNINT si conforma alle norme protempore vigenti. 2. La UNINT promuove le pari opportunita' delle donne e degli uomini mediante azioni positive;

ripudia, nello svolgimento delle attivita' istituzionali, ogni discriminazione nell'accesso all'istruzione universitaria. 3. La sede legale della UNINT e' in Roma. 4. La UNINT e' promossa dall'Istituto di studi politici «S. Pio V» che concorre a definire l'indirizzo scientifico e didattico dell'Ateneo con la fondazione Formit, la quale ne assicura il funzionamento ordinario, ispirato a principi di qualita' dell'offerta formativa, efficienza ed economicita' della gestione. 5. La UNINT, al fine di promuovere attivita' di comune interesse, puo' stipulare convenzioni o accordi con Atenei statali e non statali, con enti pubblici e privati, sia italiani sia esteri, e con organismi internazionali. 6. La UNINT puo' istituire o puo' partecipare a iniziative con altri soggetti economici al fine di promuovere, realizzare e sviluppare la ricerca e la didattica e conseguire i propri fini istituzionali. 7. La UNINT puo' istituire convenzioni finalizzate all'istituzione di poli didattici decentrati in Italia e/o all'estero. Art. 2. Titoli di studio 1. La UNINT rilascia i seguenti titoli di studio aventi valore legale: a. laurea;

  1. laurea magistrale;

  2. diploma di specializzazione o perfezionamento;

  3. master universitari di primo e di secondo livello;

  4. dottorati di ricerca. Art. 3. Finalita' 1. La UNINT sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso le attivita' di ricerca e di insegnamento e la collaborazione scientifica con istituzioni italiane, comunitarie ed estere nonche' con le organizzazioni professionali, con il sistema delle imprese e con le istituzioni del territorio. Riconosce il ruolo fondamentale della ricerca e ne promuove lo svolgimento, favorendo la collaborazione degli organi dell'Universita' con le altre istituzioni universitarie e di alta cultura italiane, comunitarie e straniere. 2. La UNINT persegue i propri fini istituzionali con azione ispirata alla promozione umana, nel pieno rispetto delle liberta' e dei diritti fondamentali della persona. Impegna, nella propria opera, i docenti, il personale amministrativo e gli studenti per il conseguimento delle proprie finalita' anche nei rapporti con le istituzioni pubbliche, private, nazionali e internazionali. 3. La UNINT garantisce ai docenti e ai ricercatori l'autonomia nella organizzazione e nello svolgimento della ricerca, anche in ordine agli orientamenti tematici e alle metodologie. Garantisce, altresi', un insegnamento libero da ogni forma di condizionamento o limite nella scelta dei contenuti e delle metodologie dell'attivita' didattica. 4. La UNINT promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione dei precetti costituzionali. Organizza servizi di tutorato finalizzati a orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi. Favorisce le attivita' formative autogestite dagli studenti, nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero. Sezione seconda Organi e istituti dell'Universita' Art. 4. Organi di governo e di controllo 1. Sono organi di governo dell'Universita': a. il Consiglio di amministrazione;

  5. la Giunta esecutiva;

  6. il presidente del Consiglio di amministrazione;

  7. il rettore;

  8. il Senato accademico;

  9. i Consigli di facolta';

  10. i Consigli di corso di laurea, se attivati. 2. Sono organi di controllo, garanzia e valutazione dell'Universita': a. il Collegio dei revisori dei conti;

  11. il Nucleo di valutazione;

  12. il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;

  13. eventuali altri organi previsti dalla normativa vigente. 3. Gli organi della UNINT esercitano le competenze previste dal vigente ordinamento universitario, fatte salve le norme del presente statuto e del regolamento generale d'Ateneo. Art. 5 Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed e' composto, nel rispetto del principio delle pari opportunita' tra uomini e donne, da: a. il presidente dell'Istituto di studi politici «S. Pio V» o un suo delegato;

  14. otto consiglieri nominati dalla fondazione Formit;

  15. il rettore dell'Universita' e i presidi delle facolta' che sono nominati nella seduta di insediamento di ogni nuovo consiglio e ne entrano direttamente a far parte;

  16. un rappresentante degli studenti. 2. Possono inoltre far parte del consiglio di amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Universita' di importo determinato con delibera del consiglio stesso. 3. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su proposta della fondazione Formit, il presidente del consiglio stesso e, su designazione di questi, il vice presidente incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento. 4. Ai componenti, nominati o eletti, del consiglio di amministrazione, che durano in carica tre anni e che possono essere rinnovati, si applicano le disposizioni di legge in materia di incompatibilita'. Le dimissioni della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione comportano la decadenza dell'intero consiglio e di tutte le nomine effettuate dal consiglio di amministrazione e dal rettore uscente. 5. Per la validita' delle adunanze del consiglio di amministrazione e' richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti in carica, in seconda convocazione e' sufficiente la presenza di un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti;

    in caso di parita' prevale il voto del presidente. 6. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal suo presidente ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque consiglieri. La convocazione e' disposta mediante PEC, e-mail con conferma di ricezione o lettera raccomandata spedita ai componenti del consiglio almeno sette giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione puo' essere effettuata mediante PEC, e-mail con conferma di ricezione, fax o telegramma spediti almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno. 7. I componenti del consiglio di amministrazione, nominati in sostituzione di altri, rimangono in carica per il periodo per il quale sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. Qualora venga a mancare la meta' o piu' dei consiglieri in carica, l'intero consiglio si considera decaduto. 8. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione determina la decadenza dalla carica. 9. La seduta di insediamento del consiglio di amministrazione, in occasione di ogni rinnovo, e' convocata dal presidente della fondazione Formit. 10. Alle riunioni partecipa, con funzioni di segretario, il direttore amministrativo dell'Universita'. Art. 6. Competenze del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Universita' fatte salve le attribuzioni degli...

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