DECRETO 13 marzo 2017 - Approvazione delle modifiche urgenti alla disciplina del mercato del gas naturale, allegata al decreto 6 marzo 2013. (17A02165)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, (nel seguito legge n. 99/09) recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia» che prevede: che la gestione economica del mercato del gas naturale (nel seguito MGAS) e' affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico (ora Gestore dei Mercati Energetici e nel seguito GME) di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che la organizza secondo criteri di neutralita', trasparenza, obiettivita', nonche' di concorrenza;

che la Disciplina del mercato del gas naturale (nel seguito Disciplina) predisposta dal GME, e' approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (nel seguito Autorita');

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 marzo 2013 recante: «Approvazione della Disciplina del mercato del gas naturale»;

Visto il vigente testo della Disciplina, come risultante dalle precedenti modifiche approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico e, in particolare, l'art. 3, comma 3.5 che prevede che «Il GME predispone le proposte di modifica della Disciplina e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro dello sviluppo economico per l'approvazione, sentita l'Autorita'.»;

Visto il Regolamento UE n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (nel seguito Regolamento) che ha istituito il codice di rete per il bilanciamento dei sistemi del gas naturale degli Stati membri al fine di armonizzare, a livello europeo, le norme relative al citato bilanciamento e di fornire, agli utenti della rete del gas naturale, la certezza di poter gestire le loro posizioni di bilanciamento nelle diverse zone dell'Unione Europea con modalita' non discriminatorie ed efficienti anche dal punto di vista dei costi;

Vista la deliberazione dell'Autorita' 312/2016/R/GAS del 16 giugno 2016 e il suo allegato A recante «Testo Integrato del Bilanciamento» (nel seguito TIB) che, nel recepire le disposizioni di cui al Regolamento, ha dato...

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