DECRETO 13 marzo 2015 - Certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno degli enti locali per l'anno 2014. (15A02381)
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilita' 2012), come modificato dall'art. 1, comma 539, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno 2014, prevede che le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2015, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web http://pattostabilitainterno.tesoro.it, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalita' definiti con decreto dello stesso Ministero di cui al comma 19 del medesimo art. 31;
Visto il secondo periodo del comma 20 dell'art. 31 della richiamata legge n. 183 del 2011, come inserito dall'art. 1, comma 539, lettera c), della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilita' 2014), il quale precisa che la trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'Amministrazione Digitale»;
Visto l'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le citta' metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilita' interno;
Visto l'art. 31, comma 19, della legge n. 183 del 2011, in cui e' previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 59729 del 15 luglio 2014, che definisce le modalita' di trasmissione e i prospetti per acquisire le informazioni utili al monitoraggio semestrale del patto di stabilita' interno per l'anno 2014, in attuazione di quanto disposto dal citato comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011;
Visto il terzo periodo del comma 20 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che dispone che la mancata trasmissione della predetta certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo 2015, costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno;
Visto l'art. 31, comma 26, della legge n. 183 del 2011 che disciplina le sanzioni da applicare all'ente locale, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza;
Visto, in particolare, l'art. 31, comma 26, lettera a), ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011, che prevede che la sanzione inerente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, destinato agli enti locali delle regioni a statuto ordinario, o dei trasferimenti destinati agli enti locali della Regione Siciliana e della regione Sardegna di cui alla medesima lettera a) del comma 26, non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della...
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