DECRETO 13 maggio 2016 - Apporto di immobili di proprieta' dello Stato, in uso al Ministero della difesa e non piu' utilizzati a fini istituzionali, al comparto 8-quater del fondo i3-Stato/Difesa. (16A04182)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (di seguito «art. 33»);

Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 33, in forza del quale l'apporto o il trasferimento ai fondi di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater del medesimo articolo e' sospensivamente condizionato al completamento delle procedure amministrative di valorizzazione e di regolarizzazione;

Visto il comma 7 dell'art. 33, ai sensi del quale agli apporti e ai trasferimenti ai fondi effettuati ai sensi del medesimo articolo si applicano gli artt. 1, 3 e 4 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (di seguito «decreto-legge 351»);

Visto il comma 8-ter dell'art. 33, il quale prevede che, allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al comma 1 del medesimo art. 33, con le modalita' di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 351, la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare cui trasferire o conferire immobili di proprieta' dello Stato non utilizzati per finalita' istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari e che ai predetti fondi possano, tra gli altri, apportare beni anche i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 33;

Visto il comma 8-quater dell'art. 33 il quale prevede che, per le medesime finalita' del comma 8-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la citata societa' di gestione del risparmio, promuove, altresi', con le modalita' di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 351/2001, uno o piu' fondi comuni d'investimento immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del comma 4, gli immobili di proprieta' dello Stato non piu' utilizzati dal Ministero della difesa per finalita' istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche' diritti reali immobiliari;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 351, concernente il conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 351, in forza del quale l'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, i singoli beni, distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;

tali decreti dirigenziali hanno effetto dichiarativo della proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene...

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