DECRETO 13 maggio 2016, n. 94 - Regolamento recante attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Canone Rai in bolletta). (16G00101)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, recante la disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542, recante norme in materia di pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni;

Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente, tra l'altro, i versamenti unitari delle imposte con eventuale compensazione dei crediti;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante la disciplina delle sanzioni tributarie non penali;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con cui e' istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente;

Visto l'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha previsto l'abolizione del pagamento del canone di abbonamento alla Rai per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza per i soggetti di eta' pari o superiore a 75 anni che siano in possesso di determinati requisiti anagrafici e reddituali;

Visto l'articolo 38, comma 8, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede a favore dei pensionati in possesso di determinati requisiti reddituali la possibilita' di chiedere il pagamento del canone di abbonamento RAI in un massimo di undici rate da prelevare a cura dell'ente pensionistico;

Visto l'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, con cui e' istituito presso l'Acquirente unico S.p.a. un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», che, all'articolo 1, commi da 152 a 161, prevede, tra l'altro, disposizioni concernenti il pagamento del canone di abbonamento alla televisione di cui al citato regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, da parte dei titolari di utenza di fornitura di energia elettrica mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche;

Visto l'articolo 1, comma 154, della citata legge n. 208 del 2015, con il quale e' disposto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti termini e modalita' per il riversamento all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle imprese elettriche, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 156, nonche' le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma;

Visto l'articolo 1, comma 156, della citata legge n. 208 del 2015, con il quale e' disposto che «Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 153, 154 e 155 e limitatamente alle finalita' di cui ai commi da 152 a 160, l'Anagrafe tributaria, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Acquirente Unico S.p.a., il Ministero dell'interno, i comuni, nonche' gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilita' sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di tutte le informazioni utili, e in particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' ai soggetti esenti dal pagamento del canone»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante il regolamento anagrafico della popolazione residente;

Sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che si e' espressa con la deliberazione 22 marzo 2016 121/2016/I/EEL;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 2016;

Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri del 2 maggio 2016;

Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri all'ulteriore corso del provvedimento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del 3 maggio 2016;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto: a) per «canone» si intende il canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;

  1. per «imprese elettriche» si intendono le imprese controparti dei contratti di vendita di energia elettrica, nel mercato libero o nell'ambito del servizio di maggior tutela, con i clienti finali domestici, tenute alla riscossione del canone mediante addebito sulla fattura e successivo riversamento in base all'articolo 1, comma 154, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

  2. per «tipologia clienti residenti» si intendono: i. i clienti domestici titolari di punti di prelievo cui si applica la tariffa D2 di cui al comma 30.1 del Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/EEL dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (TIT) o per i quali si applica la sperimentazione tariffaria di cui alla deliberazione 205/2014/R/EEL dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;

    ii. i clienti domestici titolari di punti di prelievo cui si applica la tariffa D3 di cui al comma 30.2 del TIT, a seguito di nuovi contratti conclusi a partire dal 1° gennaio 2016 che abbiano dichiarato all'impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura ai sensi dell'articolo 1, comma 159, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

  3. per «tipologia altri clienti domestici» si intendono i clienti domestici titolari di punti di prelievo cui si applica la tariffa D3 di cui al comma 30.2 del TIT attivi al 1° gennaio 2016;

  4. per «Autorita'» si intende l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;

  5. per «Sistema informativo integrato» si intende il sistema informativo integrato basato su una banca dati dei punti di prelievo di energia elettrica e di gas naturale e dei dati identificativi dei clienti finali di cui all'art.1-bis della legge n. 129/2010, ovvero l'insieme di strutture organizzative, infrastrutture tecnologiche e regole tecniche, per la condivisione, l'integrazione e lo scambio dei flussi di dati funzionali ai processi necessari per il funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e il gas. Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

  6. l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla...

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