DECRETO 12 ottobre 2020 - Definizione dei criteri di verifica e delle modalita' di erogazione degli stanziamenti previsti a favore delle emittenti locali televisive e radiofoniche. (20A06147)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto lo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri, per la durata di 6 mesi, con delibera del 31 gennaio 2020

(«Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, in conseguenza della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanita' del 30 gennaio 2020 prorogato con la delibera 29 luglio 2020 del Consiglio dei ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 2020, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, fino al 15 ottobre 2020

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, S.O. n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» che proroga i termini previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2020, n. 190

Visto l'art. 195, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

«Fondo emergenze emittenti locali», che prevede: Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, e' stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo e' erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalita' di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 74190, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 2020, reg. n. 838, con cui si e' provveduto allo stanziamento di euro 50 milioni nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico - capitolo 3125 piano gestionale 2 (di nuova istituzione) a titolo di

«Contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID- 19 per l'anno 2020»

Ritenuto necessario offrire alla collettivita' un servizio informativo di prossimita' anche dopo lo scadere dello «stato di emergenza» attualmente fissato al 15 ottobre 2020 per sostenere il processo di normalizzazione in rapporto alla stabilizzazione dell'epidemia

Tenuto conto che i predetti servizi informativi possono avere ad oggetto campagne istituzionali in materia di salute, di sostegno alle imprese, al lavoro e all'economica in materia di politiche sociali nonche' misure finanziarie, fiscali e di sostegno in diversi settori connessi alla diffusione da contagio COVID-19

Tenuto conto dunque della necessita' di garantire che i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria per i quali e' stato istituito il «Fondo emergenze emittenti locali» siano trasmessi nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente provvedimento e il 31 dicembre 2020

Considerata la necessita' di garantire anche un periodo di diffusione nei primi mesi dell'anno 2021 al fine di assicurare una comunicazione istituzionale che possa recepire le mutevoli esigenze informative connesse alla evoluzione dei possibili diversi scenari collegati alla emergenza sanitaria da COVID-19

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante "Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2017, n. 239

Visti i decreti direttoriali con cui sono state approvate le graduatorie definitive per le emittenti locali radiotelevisive...

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