DECRETO 12 ottobre 2015 - Ammissione a finanziamento degli interventi e assegnazione alle regioni delle risorse per il programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati. (15A08442)

IL DIRETTORE GENERALE per la condizione abitativa Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante «Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015»;

Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 1 del citato decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, che dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie approvano con decreto i criteri per la formulazione di un Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli IACP sia attraverso il ripristino degli alloggi di risulta sia per il tramite della manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili;

Visto il comma 2 del medesimo articolo 4 che dispone che il Programma di recupero di cui al comma 1 nonche' gli interventi di cui al successivo articolo 10, comma 10, sono finanziati con le risorse rinvenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, nel limite massimo di 500 milioni di euro che affluiscono ad un Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria, con cio' disponendo che dette province autonome non partecipino alla ripartizione dei finanziamenti statali previste da leggi di settore;

Considerato pertanto che, ai sensi e per gli effetti del comma 109 della legge 191/2009, le somme riferite alle province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili;

Visto il comma 5 del richiamato articolo 4 che per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 4, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e fino al 31 dicembre 2017, prevede l'istituzione, nello stato di previsione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT