DECRETO 12 novembre 2019, n. 144 - Regolamento recante la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse e delle modalita' operative del «Fondo salva opere». (19G00149)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;

Visto il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali», convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, e in particolare, l'articolo 15, comma 1, recante modifiche all'articolo 47 del citato decreto-legge n. 34 del 2019;

Visto, in particolare, l'articolo 47, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 34 del 2019 che, al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e tutelare i lavoratori, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo denominato «Fondo salva-opere», diretto alla soddisfazione, nella misura massima del 70 per cento, dei crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari, sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo;

Visto il comma 1-ter del citato articolo 47, che disciplina le modalita' di trasmissione della documentazione da parte dei richiedenti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvede all'erogazione delle risorse in favore dei soggetti di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 47 ed e', conseguentemente, surrogato nei diritti dei beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1205 del codice civile, e' preferito al sub-appaltatore, al sub-affidatario o al sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel corso della procedura concorsuale, fino all'integrale recupero della somma pagata;

Visto il comma 1-quater del citato articolo 47, che prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse e le modalita' operative del Fondo salva-opere;

Visto il comma 1-quinquies del citato articolo 47 che prevede, per i crediti insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 34 del 2019, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 34 del 2019, l'apposito stanziamento sul Fondo salva-opere di 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l'anno 2020 e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'erogazione delle risorse del Fondo anche per i predetti crediti, secondo le procedure e le modalita' previste dai commi da 1-bis a 1-quater, nei limiti delle risorse del Fondo;

Visto il comma 1-sexies del citato articolo 47 che esclude l'applicazione dei commi da 1-bis a 1-quinquies alle gare aggiudicate dai comuni, dalle citta' metropolitane, dalle province, anche autonome, e dalle regioni;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui alla nota del 27 settembre 2019;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2019;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2019;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto disciplina i criteri di assegnazione delle risorse e le modalita' operative del Fondo salva opere (di seguito «Fondo»), istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito «Ministero»), in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 47, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 2. Le disposizioni relative al Fondo si applicano alle gare di appalti pubblici di lavori, la cui base d'appalto e' pari o superiore a euro 200.000,00 e alle gare di appalti pubblici di servizi e forniture connessi alla realizzazione di opere pubbliche, la cui base d'appalto e' pari o superiore a euro 100.000,00, bandite a far data dal 30...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT