DECRETO 12 marzo 2021 - Liquidazione coatta amministrativa della «HO Group societa' cooperativa A.r.l.», in Modena, e nomina del commissario liquidatore. (21A01640)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135
Vista l'istanza del legale rappresentante, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della societa' cooperativa «HO Group societa' cooperativa a r.l.»
Considerato che dal bilancio di trasformazione della societa' da s.r.l. a societa' cooperativa del 1° settembre 2020 emerge una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 1.918.115,00, si riscontrano debiti a breve termine di euro 4.050.829,00 ed un patrimonio netto di euro 390,00
Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa e' rilevabile, altresi', dalle notevoli difficolta' espresse dal legale rappresentante nel reperire commesse ed appalti, a seguito della crisi del settore turistico-alberghiero, generata dall'evento pandemico, nonche' dall'impossibilita' di onorare il piano di rateizzazione di contributi previdenziali e ritenute erariali in precedenza concordato e dalla presenza di decreti ingiuntivi, atti di precetto ed atti di pignoramento, ai quali sono seguite le istanze di fallimento presso il Tribunale di Milano da parte del creditore Staff S.p.a., con udienza fissata il 15 marzo 2021 e presso il Tribunale di Modena da parte del creditore Edilor s.r.l., con udienza fissata per il 17 marzo 2021
Considerato che in data 26 febbraio 2021 e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni
Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta societa'
Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Considerato che il nominativo del professionista cui...
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