DECRETO 12 marzo 2018 - Certificazione del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2017. (Decreto n. 35717). (18A02110)

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto il comma 465 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), che prevede che, ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e ai sensi dell'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

Visto il comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, dispone che gli enti di cui al comma 465 devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza e' considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente;

Visto il comma 469 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, in cui e' previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 463 a 484 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui al comma 465 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 del citato art. 1, con tempi e modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 138205 del 27 giugno 2017, che definisce le modalita' di trasmissione e i prospetti del monitoraggio periodico al 30 giugno 2017 e al 31 dicembre 2017 per acquisire le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, in attuazione di quanto disposto dal comma 469 del medesimo art. 1;

Visto l'art. 1, comma 470 della legge n. 232 del 2016, che, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per l'anno 2017, prevede che gli enti di cui all'art. 1, comma 465, della medesima legge sono tenuti ad inviare - utilizzando il sistema web, appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it», entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dai decreti di cui al comma 469 del medesimo art. 1;

Visto il secondo periodo del comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, il quale precisa che la trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il terzo periodo del comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 che dispone che la mancata trasmissione della predetta certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo, costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio;

Visto il quarto periodo del comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che dispone che, nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 maggio e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni di cui al comma 475, lettera e), del medesimo art. 1, limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Visto l'art. 1, comma 471, della legge n. 232 del 2016, che dispone che, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione della certificazione da parte dell'ente locale, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero...

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