DECRETO 12 maggio 2016 - Modalita' di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni. (16A03984)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge di contabilita' e finanza pubblica n. 196 del 31 dicembre 2009;

Visto il comma 1 dell'art. 13 della citata legge di contabilita' e finanza pubblica n. 196 del 31 dicembre 2009, il quale stabilisce che per assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica e per dare attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita' da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), oggi Agenzia per l'Italia digitale, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni necessarie all'attuazione della stessa legge;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visti in particolare i seguenti allegati al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011: n. 6 concernente il piano dei conti integrato;

n. 8 concernente gli schemi delle variazioni del bilancio di previsione;

n. 9 concernente lo schema del bilancio di previsione;

n. 10 concernente lo schema del rendiconto della gestione;

n. 11 concernente il bilancio consolidato;

n. 13 concernente l'elenco delle entrate per titoli, tipologie e categorie;

n. 14 concernente l'elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa;

n. 15 concernente la ripartizione dei pagamenti per missioni e programmi degli enti non sanitari;

Considerato che il comma 3 dell'art. 13 della citata legge di contabilita' e finanza pubblica n. 196 del 31 dicembre 2009 prevede che, relativamente agli enti territoriali, l'acquisizione dei dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche avviene sulla base di schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti...

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