DECRETO 12 maggio 2015 - Revoca del consiglio di amministrazione della «Petillia societa' cooperativa edilizia», in Roma. (15A04279)

IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-sexiesdecies c.c.;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il D.P.C.M. n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria disposta dei confronti della societa' cooperativa «Petillia - Societa' cooperativa edilizia», con sede in Roma conclusa in data 22 luglio 2014 del successivo verbale di accertamento ispettivo concluso l'11 novembre 2014 alle quali sono emerse a carico della societa', delle irregolarita' gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento;

Preso atto che la cooperativa ha aderito fino al 2010 al «Consorzio Vesta», sottoposto ad indagine da parte dell'Autorita' Giudiziaria e nei confronti del quale da parte del Tribunale di Roma e' stato disposto, tra l'altro, il sequestro preventivo di tutte le quote sociali della cooperativa e la nomina di un Amministratore unico e custode delle quote ed e' stato, altresi', adottato da questa Amministrazione il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Preso atto che dalle risultanze della citata ispezione straordinaria, si e' rilevato che la cooperativa si e' costituita in data 25 ottobre 1971 ed ha realizzato un programma negli anni '90 nel Piano di Zona Casal Monastero usufruendo di un contributo ai sensi della legge n. 457/78 per la realizzazione di n. 20 alloggi assegnati ai soci nell'anno 1997;

Preso atto che l'ente ha poi ottenuto nel 2004 un'area edificabile nel Piano di Zona La Storta Stazione per la realizzazione di un altro programma edilizio che prevedeva la costruzione di 20 alloggi a favore dei soci dell'ente ai sensi della legge n. 493/93 (che prevede la cessione degli alloggi deve avvenire con la formula del contratto atipico della locazione per otto anni con patto di futura vendita);

Considerato che tali alloggi sono stati ultimati nel 2009 ed assegnati e consegnati ai soci prenotatari a seguito di delibere di assegnazione del C.d.A. senza la stipula del contratto di locazione per otto anni previsto dalla legge n. 494/93;

Considerato che ai sensi delle leggi nn. 179/92 e 493/93 (finanziamento per locazione a termine), per i primi otto anni i...

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