DECRETO 12 febbraio 2021 - Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a taluni Comuni della Regione Veneto, ricadenti nella Provincia di Venezia, a seguito del trasferimento in proprieta', a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014. (21A01795)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica»

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»

Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato

Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 13567 del 15 maggio 2014, n. 28951 del 12 novembre 2014, n. 21939 del 9 dicembre 2015, n. 4967 del 31 marzo 2016 e n. 13789 del 30 luglio 2019

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto riguardanti il trasferimento di immobili statali ai comuni della Provincia di Venezia (VE):

prot. n. 2014/20084 del 26 novembre 2014, prot. n. 2014/18495 del 4 novembre 2014 e prot. n. 2014/14858 del 2 sttembre 2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Caorle, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Ex Alveo Rio interno noto come Canale dell'Orologio porz. Canale dell'Orologio», «Fabbricato e Terreno Annesso in Via Strada Nuova - Ponte Saetta» e «Terreno seminativo zona rurale in Comune di Caorle fra...

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