DECRETO 12 dicembre 2016 - Disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attivita' degli stessi. (Prot. n. 215). (16A08889)

IL DIRETTORE GENERALE per il trasporto stradale e per l'intermodalita' Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 ed abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;

Visto l'art. 10, comma 3, del predetto regolamento (CE) n. 561/2006 che stabilisce che le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti, anche qualora l'infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro stato membro o di un Paese terzo;

Visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

Visto l'art. 33, comma 3 del predetto regolamento (UE) n. 165/2014, con il quale si ribadisce che le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni del regolamento stesso commesse dai loro conducenti o dai conducenti sottoposti a loro disposizione;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il nuovo Codice della strada ed in particolare l'art. 174, comma 14, con il quale si dispone, tra l'altro, che l'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006 e' soggetta alle sanzioni amministrative previste dalla medesima disposizione;

Considerato che gli stati membri possono subordinare tale responsabilita' alle infrazioni da parte dell'impresa previste dal primo comma, paragrafo 1, dell'art. 33 del predetto regolamento (UE) n. 165/2014 e dell'art. 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 561/2006;

Considerato altresi' che l'art. 10, comma 3 del predetto regolamento (CE) n. 561/2006, secondo alinea, prescrive che stati membri possono tener conto di ogni prova atta a dimostrare che l'impresa di trasporto non puo' essere ragionevolmente considerata responsabile dell'infrazione commessa;

Considerato che, fatte salve le altre prescrizioni ivi previste, tra gli...

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