DECRETO 11 settembre 2017 - Posticipo della data entro la quale e' operata la riconduzione al regime di contabilita' ordinaria o la soppressione in via definitiva delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti di tesoreria. (17A06651)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;

Visto l'art. 40, comma 2, lettera p), della predetta legge n. 196 del 2009, concernente la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto l'art. 44-ter, comma 1, della predetta legge n. 196/2009, introdotto dall'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 90 del 2016, in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, «sono individuate le gestioni operanti su contabilita' speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilita' ordinaria, con contestuale chiusura delle predette gestioni.» e «Per le predette gestioni, le somme giacenti alla data della chiusura sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la nuova assegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero piu' esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite.»;

Visto l'art. 44-ter, comma 2, della predetta legge n. 196/2009, introdotto dall'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 90 del 2016, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, «sono individuate ulteriori gestioni operanti su contabilita' speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva.» e «... le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su doro richiesta, limitatamente all'importo necessario all'estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte almeno trenta giorni prima della predetta soppressione. ...»;

Visto, l'art. 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 90 del 2016, come modificato dall'art. 13-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla...

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