DECRETO 11 novembre 2020 - Fornitura dei dati concernenti le locazioni brevi, l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno di Roma Capitale. (20A06589)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 13-quater, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale prevede che i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'art. 109, comma 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'art. 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali

Visto l'art. 13-quater, comma 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il quale stabilisce che i criteri, i termini e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni del comma 2 dello stesso art. 13-quater sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato

Visto l'art. 109, comma 3, del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che disciplina l'obbligo di comunicare alle questure territorialmente competenti l'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali

Visto l'art. 19-bis, comma 1 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il quale dispone che l'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2013), con il quale sono state stabilite le modalita' di comunicazione dei dati di cui al citato art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sull'imposta di soggiorno che puo' essere istituita, con deliberazione del consiglio, dai comuni capoluogo di provincia, dalle unioni di comuni nonche' dai comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta'...

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