DECRETO 11 marzo 2020 - Proroga dei permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01772)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive modifiche, ed, in particolare, l'art. 119 concernente i requisiti di idoneita' psicofisica per il conseguimento e il rinnovo di validita' della patente di guida;

Vista la legge 29 luglio 2010, n. 120, in particolare l'art. 59 concernente il permesso provvisorio di guida da rilasciare, per una sola volta, a conducenti che hanno fissato la visita di accertamento dei requisiti di idoneita' psicofisica presso una commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del codice della strada oltre i termini di validita' della patente da rinnovare;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, riguardante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-Iegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale» che estende le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;

Tenuto conto che un rilevante numero di sanitari, soprattutto quelli afferenti a strutture pubbliche e che concorrono a formare le commissioni mediche locali, sono impegnati nelle attivita' di assistenza alle persone colpite da COVID-19 e, di conseguenza, non possono partecipare alle sedute delle commissioni stesse gia' fissate...

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