DECRETO 11 marzo 2015, n. 38 - Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicita' del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio nazionale forense, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (15G00052)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto l'articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Sentito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 26 settembre 2014;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 novembre 2014;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 5 febbraio 2015;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le forme di pubblicita' del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio nazionale forense, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): "Art. 17. Regolamenti. 1. - 2. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi...

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