DECRETO 11 maggio 2015, n. 82 - Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneita' delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177. (15G00096)

IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'articolo 1, commi 1, lettera d), e 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177;

Visto il decreto del Ministro della difesa 21 ottobre 2003, concernente lo svolgimento da parte del Ministero della difesa dei corsi per la formazione del personale addetto alla ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni bellici inesplosi e il rilascio dei relativi brevetti;

Visto il «codice dell'ordinamento militare» di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni;

Visto il «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni;

Vista la proposta formulata dalla commissione di esperti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 177 del 2012;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere favorevole, con osservazioni e condizioni, del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2014;

Ritenuto non opportuno recepire l'osservazione concernente l'espunzione dell'articolo 3, comma 1, in quanto risulterebbe altrimenti non immediatamente chiara e percepibile la materia disciplinata dal presente regolamento, anche in considerazione dell'avvenuta cancellazione dal testo del preambolo della descrizione dei contenuti delle norme cui esso da' attuazione;

Ritenuto invece di recepire le altre osservazioni e condizioni poste nel predetto parere, e in particolare la condizione concernente la determinazione delle classifiche di iscrizione attraverso una modifica di quelle originariamente proposte, in modo da aumentarne il numero e ridurre il differenziale di valore tra esse esistente;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata in data 17 marzo 2015;

Sentiti i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

Adotta il seguente decreto: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per: a) ordigni bellici inesplosi: gli ordigni esplosivi residuati bellici;

  1. ordigni esplosivi: le munizioni contenenti esplosivi, materiali di fissione o fusione nucleare o agenti biologici o chimici. Di essi fanno parte le bombe e le testate esplosive, i missili guidati e balistici, le munizioni per artiglieria, i mortai, i razzi e le armi portatili, le mine, i siluri e le cariche di profondita', le cariche di demolizione, i fuochi pirotecnici, le bombe a grappolo e i razzi in contenitori, gli ordigni a cartuccia o carica propulsiva, gli ordigni esplosivi azionati elettricamente;

  2. residuato bellico: l'ordigno esplosivo o parte di esso che e' stato innescato, spolettato, armato o altrimenti preparato per essere messo in opera e che e' stato sparato, sganciato, lanciato, proiettato o posto in maniera tale da costituire un pericolo per le operazioni, le installazioni e il personale, nonche' il materiale che rimane inesploso per cattivo funzionamento o per difetto di fabbricazione o per qualsiasi altro motivo;

  3. albo: l'elenco delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici riconosciute in possesso dei requisiti tecnico-economici per operare nel settore della bonifica preventiva e sistematica dei citati ordigni;

  4. imprese: le persone fisiche o giuridiche, o gli enti senza personalita' giuridica, che svolgono professionalmente attivita' di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni bellici inesplosi;

  5. B.C.M.: bonifica terrestre di campi minati;

  6. bonifica terrestre: le attivita' connesse con la ricerca, l'individuazione e lo scoprimento di ordigni bellici inesplosi interrati, nonche' giacenti nei luoghi occulti;

  7. bonifica subacquea: le attivita' connesse con la ricerca, l'individuazione e lo scoprimento di ordigni bellici inesplosi situati nel mare territoriale, o in acque interne, e comunque sommersi. 2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera c-bis), del codice dell'ordinamento militare, l'attivita' di disinnesco, brillamento e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti e' assicurata...

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