DECRETO 11 giugno 2020, n. 108 - Regolamento in materia di requisiti di professionalita' e di onorabilita', di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita', di situazioni impeditive e di cause di sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 5-sexies del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come introdotto dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147. (20G00127)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante, «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»;

Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attivita' e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali», che ha apportato modifiche al citato decreto legislativo n. 252 del 2005, con particolare riferimento alla in materia della governance delle forme pensionistiche complementari;

Visto in particolare, l'articolo 5-sexies, comma 1, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, in base al quale «Con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definiti i requisiti di professionalita', complessivamente funzionali a garantire una gestione sana e prudente del fondo pensione, i requisiti di onorabilita', le cause di ineleggibilita' e di incompatibilita', le situazioni impeditive e le cause di sospensione riguardanti: a) il rappresentante legale, il direttore generale e i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g), e comma 2, e dell'articolo 20, dotate di soggettivita' giuridica;

  1. coloro che svolgono funzioni fondamentali e, se del caso, le persone o le entita' esterne impiegate per svolgere le funzioni fondamentali;

  2. il responsabile delle forme di cui agli articoli 12 e 13»;

    Visto l'articolo 5-sexies, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, in base al quale «I componenti dell'organismo di rappresentanza di cui all'articolo 5, comma 5, e i componenti degli organismi, comunque denominati di rappresentanza degli iscritti, nelle forme di cui all'articolo 20 costituite nell'ambito del patrimonio separato di una singola societa' o ente, possiedono i requisiti di onorabilita' previsti dal decreto di cui al comma 1»;

    Visto l'articolo 5-sexies, comma 3, del decreto n. 252 del 2005, in base al quale «Gli organi di amministrazione dei fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, di quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica, nonche' delle societa' istitutrici delle forme di cui agli articoli 12 e 13 e delle societa' o enti che hanno fondi pensione interni, per quanto di rispettiva competenza, accertano che i soggetti indicati ai commi 1 e 2 sono in possesso dei requisiti di cui al decreto previsto dal comma 1 e ne danno comunicazione alla COVIP nelle modalita' dalla stessa definite»;

    Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 maggio 2007, n. 79, recante «Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252»;

    Visto l'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 147 del 2018, ai sensi del quale le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 79 del 2007 continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 5-sexies, comma 1, del summenzionato decreto legislativo n. 252 del 2005;

    Sentita la COVIP (note prot. 3326 del 5 luglio 2019, prot. 4867 del 24 ottobre 2019 e nota prot. 923 del 4 marzo 2020);

    Udito il parere n. 1280/2019, reso dal Consiglio di Stato - sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 30 gennaio 2020;

    Vista la nota prot. 3863 del 15 aprile 2020, con la quale l'ufficio legislativo, ha fornito alla Presidenza del Consiglio dei ministri la preventiva comunicazione in ordine allo schema di regolamento di cui all'articolo 5-sexies, comma 1, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005;

    Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano: a) al rappresentante legale, ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, nonche' al direttore generale delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g), e comma 2, del decreto n. 252 del 2005 e dell'articolo 20 del medesimo decreto, dotate di soggettivita' giuridica;

  3. a coloro che svolgono le funzioni fondamentali di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto n. 252 del 2005 nelle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto n. 252 del 2005 e nelle forme di cui all'articolo 20 del predetto decreto, dotate di soggettivita' giuridica, nonche' alle persone esterne o ai soggetti delle entita' esterne impiegati dalle medesime forme per svolgere le predette funzioni (di seguito anche «titolari delle funzioni fondamentali»);

  4. ai responsabili dei fondi pensione aperti di cui all'articolo 12 del decreto n. 252 del 2005 e delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del medesimo decreto;

  5. ai componenti dell'organismo di rappresentanza di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto n. 252 del 2005;

  6. ai membri degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti nelle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola societa' o ente (di seguito «fondi pensione interni»). N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta l'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

  7. l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

  8. le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

  9. l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

  10. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle...

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