DECRETO 11 giugno 2020 - Modifiche al decreto 3 luglio 2015, recante agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale. (20A03712)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 1, commi da 354 a 361, relativi all'istituzione, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (FRI), finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale;

Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo' istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria;

Visto l'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente il «Fondo per la crescita sostenibile»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2015, recante «Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale», che istituisce, ai sensi del predetto art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e delle finalita' di utilita' sociale individuati dalla normativa di settore;

Vista la delibera del CIPE n. 74 del 6 agosto 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2016, che, ai sensi dell'art. 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, approva l'assegnazione a favore del Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di sostegno all'economia sociale da realizzare attraverso il regime di aiuto di cui al predetto decreto 3 luglio 2015, di risorse pari a euro 200.000.000,00 a valere sulla quota del 30 per cento delle risorse del FRI non destinate agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 2017, che individua, nel rispetto dei meccanismi di funzionamento stabiliti per il FRI, la disciplina per consentire la fruizione dei benefici sotto forma di finanziamenti agevolati, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto 3 luglio 2015;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 2017, che individua i criteri e le modalita' nonche' la dotazione finanziaria per la concessione e l'erogazione del contributo non rimborsabile in favore di imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto 3 luglio 2015;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, modificato dal decreto legislativo 20 luglio 2018, n. 95, che, in attuazione della legge delega 6 giugno 2016, n. 106, ha provveduto alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore», a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

Visto in particolare l'art. 101, comma 2, del predetto codice del Terzo settore che prevede che «fino all'operativita' del registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria»;

Visto altresi' l'art. 102, comma 2, del succitato codice del Terzo settore che stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, fatto salvo l'art. 13, commi 2, 3 e 4, sono abrogate a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operativita' del predetto registro unico nazionale del Terzo settore»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 16 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 21 aprile 2018, che, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del predetto decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, definisce gli atti e i documenti che le imprese sociali sono tenute a presentare al registro delle imprese e le modalita' per l'esecuzione di tali adempimenti;

Vista la delibera CIPE n. 108 del 22 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2018, con la quale e' stata approvata la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile - SNSvS;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, l'art. 22, che disciplina gli «aiuti alle imprese in fase di avviamento»;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28...

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