DECRETO 11 febbraio 2021 - Nomina del commissario della «Stylist societa' cooperativa», in Pescara. (21A01641)
IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti cooperativi
sulle societa' e sul sistema camerale
Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile
Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni
Visto l'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017
Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma
Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019 con il quale e' stato emanato il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»
Viste le risultanze della revisione ordinaria disposta nei confronti della societa' cooperativa «Stylist societa' cooperativa», con sede in Pescara - C.F. 02182190682, e del successivo accertamento ispettivo in data 22 novembre 2019, concluso con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile
Tenuto conto che la cooperativa, ancorche' diffidata, non ha sanato le gravi irregolarita' contestate in sede ispettiva non avendo provveduto alla nomina di un organo amministrativo collegiale, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2542 del codice civile, ne' all'assunzione di delibere in merito alla remunerazione o alla gratuita' delle cariche dei suoi componenti, e non avendo inoltre effettuato il versamento del contributo di revisione relativo al biennio 2019/2020, comprensivo di sanzioni ed interessi
Vista la nota prot. n. 290797 in data 29 dicembre 2020, regolarmente consegnata presso la casella di posta elettronica del destinatario e rimasta priva di riscontro, con la quale e' stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile
Ritenuto pertanto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990
Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento proposto all'esito degli accertamenti ispettivi
Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale, disposta...
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