DECRETO 11 febbraio 2020 - Gestione commissariale della «S'Artegnacoop», in Selargius e nomina del commissario governativo. (20A01014)

IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle societa' e sul sistema camerale Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto l'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019, con il quale e' stato emanato il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale della revisione ordinaria disposta nei confronti della societa' cooperativa «S'Artegnacoop», con sede in Selargius (CA), c.f. n. 03621450927, e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 27 settembre 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;

Tenuto conto che in sede di accertamento ispettivo risultavano ancora in essere le seguenti irregolarita', non sanate a seguito di diffida: 1) omesso versamento del contributo di revisione relativo al biennio 2017/2018, comprensivo di sanzioni ed interessi;

2) omesso versamento del 3% degli utili del bilancio 2016 ai fondi mutualistici, ai sensi della legge n. 52/1992;

3) mancata istituzione del libro delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, del libro giornale e del libro degli inventari;

Vista la nota ministeriale prot. n. 9746, regolarmente consegnata alla casella di posta certificata del sodalizio, con la quale in data 15 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, e' stata trasmessa al predetto ente la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile, in ordine alla quale non sono pervenute osservazioni e controdeduzioni;

Ritenuto pertanto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento proposto all'esito degli accertamenti ispettivi;

Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario...

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