DECRETO 10 novembre 2020 - Modifiche al Regolamento 6 febbraio 2012 recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia amministrativa. (20A06299)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DI STATO

Visti gli articoli 100 e 103 della Costituzione

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni ed integrazioni

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante l'istituzione dei Tribunali amministrativi regionali

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante «Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali»

Visto l'art. 20, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, recante «Disposizioni in materia di giustizia amministrativa», secondo il quale il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante

Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 recante

Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante «Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia amministrativa»

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici e successive modificazioni ed integrazioni

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa n. 58, adottata nella seduta del 17 settembre 2020, con la quale e' stato modificato il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, adottato con decreto Presidente Consiglio di Stato 15 febbraio 2005

Vista la delibera n. 57, adottata nella seduta del 17 settembre 2020, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa ha ritenuto di procedere ad una revisione della struttura del bilancio di previsione della Giustizia amministrativa prevista dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, per renderne la gestione piu' rispondente ai principi di trasparenza e responsabilizzazione nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonche' di adeguare la struttura del bilancio al quadro organizzativo delineato dal nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa adottato con decreto Presidente Consiglio di Stato 29 gennaio 2018, n. 9

Decreta:

  1. Sono approvate le modifiche al Regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia amministrativa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 6 febbraio 2012, come riportate nel testo consolidato, con carattere in grassetto, in Allegato 1 al presente decreto.

  2. Le disposizioni del Regolamento di cui al comma 1 che presuppongano l'approvazione della pianta organica saranno operative a seguito della conclusione del procedimento attinente alla pianta organica medesima. In caso di dubbio sul collegamento tra il Regolamento e la pianta organica, la questione verra' risolta dal Consiglio di Presidenza.

  3. Il Regolamento e' trasmesso all'organo di controllo per il visto di competenza e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2020

Il Presidente: Patroni Griffi

Allegato 1

Regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria

da parte della Giustizia amministrativa

Indice

Capo I - Definizioni autonomia finanziaria, direttive programmatiche

e bilancio di previsione

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Autonomia finanziaria

Art. 3 - Esercizio finanziario, bilancio di previsione e aggiornamento delle direttive programmatiche

Art. 4 - Struttura del bilancio di previsione

Art. 5 - Requisiti del bilancio

Art. 6 - Variazioni di bilancio Capo II - Conto finanziario ed inventario dei beni patrimoniali

Art. 7 - Conto finanziario

Art. 8 - Allegati al conto finanziario

Art. 9 - Conto generale del patrimonio

Art. 10 - Approvazione del conto finanziario Capo III - Gestione delle entrate e delle spese

Art. 11 - Accertamento, riscossione e versamento delle entrate

Art. 12 - Disciplina delle spese

Art. 13 - Fasi della spesa

Art. 14 - Assunzione degli impegni

Art. 15 - Liquidazione delle spese

Art. 16 - Ordinazione e pagamento delle spese

Art. 17 - Spese per il funzionamento dei Tribunali amministrativi regionali

Art. 18 - Accertamento dei residui attivi e passivi

Art. 19 - Gestione dei residui

Art. 20 - Servizio di tesoreria

Art. 21 - Gestione fondo di cassa

Art. 22 - Verifiche sulla gestione di cassa Capo IV - Gestione del patrimonio

Art. 23 - Consegnatari

Art. 24 - Inventario e classificazione dei beni

Art. 25 - Messa fuori uso, alienazione e permuta dei beni mobili

Art. 26 - Contabilita' degli oggetti di consumo

Art. 27 - Vigilanza sull'attivita' dei consegnatari

Art. 28 - Norma di rinvio Capo V - Attivita' negoziale

Art. 29 - Norme generali

Art. 30 - Organizzazione e modalita' procedurali

Art. 31 - Programmazione degli acquisti e selezione del contraente

Art. 32 - Fasce di valore economico per servizi, forniture e lavori

Art. 33 - Congruita' dei prezzi

Art. 34 - Aggiudicazione, stipulazione ed efficacia dei contratti

Art. 35 - Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti

Art. 36 - Collaudo e verifica di conformita'

Art. 37 - Incentivazioni tecniche ex art. 113 del Codice dei contratti Capo VI - Controlli

Art. 38 - Ufficio centrale di bilancio e ragioneria

Art. 39 - Procedura di controllo

Art. 40 - Scritture contabili dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria

Art. 41 - Collegio dei revisori dei conti Capo VII - Disposizioni di organizzazione

Art. 42 - Criteri di determinazione della indennita' di funzione onnicomprensiva

Art. 43 - Personale di magistratura

Art. 44 - Questioni interpretative Capo VIII - Disposizioni di coordinamento e norme di abrogazione e

finanziarie

Art. 45 - Norme di coordinamento

Art. 46 - Norme di abrogazione e finanziarie

Art. 47 - Entrata in vigore e norme transitorie

Regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria

da parte della Giustizia amministrativa

Art. 1.

Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento di intende per:

    a) Presidente: il Presidente del Consiglio di Stato

    b) Consiglio di presidenza: il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa

    c) G.A.: giustizia amministrativa - Consiglio di Stato, Tribunali amministrativi regionali

    d) segretario generale: segretario generale della giustizia amministrativa

    e) segretario C.d.S.: segretario delegato per il Consiglio di Stato

    f) segretario TT.aa.rr.: segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali

    g) segretari delegati: il segretario delegato per il Consiglio di Stato e il segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali

    h) C.d.S.: Consiglio di Stato - Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana

    i) segretariato generale: ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa

    l) T.A.R.: Tribunale amministrativo regionale - Tribunale regionale di giustizia amministrativa sede di Trento e sezione autonoma per la Provincia di Bolzano

    m) ufficio di ragioneria: ufficio centrale di bilancio e ragioneria

    n) SIRGS: Sistema Informativo della Ragioneria generale dello Stato

    o) codice dei contratti: il codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni

    p) regolamento di autonomia finanziaria: il regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali

    q) regolamento di organizzazione: il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, approvato nella seduta del Consiglio di presidenza nella seduta del 15 dicembre 2017 con delibera n. 96

    r) D.P.R. n. 367 del 1994: decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni ed integrazioni

    s) D.P.R. n. 254 del 2002: decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 2002, n. 254 e successive modificazioni ed integrazioni

    t) l. n. 196 del 2009: legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni

    u) d.lgs. n. 91 del 2011: decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni

    v) d.l. n. 98 del 2011: decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni ed integrazioni

    z) d.lgs. n. 123 del 2011: decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni.

    Art. 2.

    Autonomia finanziaria

  2. L'autonomia finanziaria della G.A., prevista dall'art. 53-bis, legge 27 aprile 1982, n. 186, introdotto dall'art. 20, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, si esercita nelle forme e nei modi disciplinati dal presente regolamento di autonomia finanziaria, nel rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici, di coordinamento della finanza pubblica e di programmazione, ottimizzazione, efficienza e trasparenza nell'uso delle risorse. Si applicano le disposizioni recate da norme di legge espressamente riferite agli organi di rilevanza costituzionale nonche' ogni altra norma compatibile con la sfera di autonomia e indipendenza costituzionalmente...

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