DECRETO 10 novembre 2016 - Modifica del decreto 22 novembre 1996 in materia di lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizo Matsucoccus feytaudi (Ducasse). (17A00236)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1996 recante lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizo Matsucoccus feytaudi (Ducasse);

Considerato l'ampliamento delle aree infestate dall'organismo nocivo Matsucoccus feytaudi sul territorio nazionale;

Considerata la necessita' di prevedere disposizioni in ordine allo stoccaggio e allo spostamento del materiale infestato sia all'interno di zone infestate sia tra queste e aree indenni;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, espresso nella seduta del 5 luglio 2016;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 57, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, nella seduta del 15 settembre 2016;

Decreta: Art. 1 1. Al decreto ministeriale 22 novembre 1996 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 2, sono inseriti i seguenti commi: «3. I Servizi fitosanitari regionali individuano le zone infestate da Matsucoccus feytaudi (Ducasse) e le comunicano al Servizio fitosanitario centrale. 4. Le zone infestate sono corrispondenti ai limiti amministrativi del comune in cui e' stata accertata la presenza di Matsucoccus feytaudi (Ducasse).». b) l'art. 4 e' cosi' modificato: 1.1. il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il materiale infestato (piante, corteccia e ramaglie), ad eccezione dei tronchi sottoposti a scortecciatura, deve essere sottoposto a cippatura e distrutto tramite trattamento...

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