DECRETO 10 novembre 2015 - Disposizioni in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada. (15A08635)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26 del Consiglio;

Visto l'art. 16, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1071/2009 che prevede che ciascuno Stato membro tiene un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada autorizzate ad esercitare la professione di trasportatore su strada;

Visto l'art. 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1071/2009 che prevede che i registri elettronici nazionali contengono almeno i dati in esso previsti;

Vista la decisione della Commissione del 17 dicembre 2009 sui requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 recante disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012, recante «Disposizioni di attuazione dell'art. 11, comma 1 e comma 2, punto 1 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 23 luglio 2012, recante «Disposizioni di prima attuazione, per il trasporto su strada di viaggiatori, dell'art. 4, comma 4 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada.»;

Visto l'art. 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), relativo all'organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale presso il...

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